La Regione Veneto ha approvato una nuova linea di finanziamento denominata “Fondo Energia” che ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti in fotovoltaico ed efficienza energetica.

SCHEDA
FONDO VENETO ENERGIA
BENEFICIARI
Imprese, nonché i Professionisti/lavoratori autonomi, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti/lavoratori autonomi, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto;
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007): B (esclusi 05,06,09.1), C (esclusi 12.0, 19.1, 24.1), E, F, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.
E’ necessaria la disponibilità della Sede operativa, oggetto dell’intervento agevolato, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato fino all’80%
Cosi composto:
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo pari al 50,0% del finanziamento agevolato
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso non superiore al “tasso convenzionato” per il rimanente importo del finanziamento agevolato.
Durata del finanziamento: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18
mesi).
Contributo a fondo perduto fino al 20%
Nel rispetto dei limiti riportati nelle tabelle riportate di seguito
Inoltre l’entità massima delle agevolazioni espresse in ESL (sovvenzione a fondo perduto e finanziamento agevolato) è pari a:
- i. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 “de minimis”: nel limite del plafond de minimis dell’impresa (300.000 euro nell’arco di tre anni). Qualora l’agevolazione comporti il superamento del plafond de minimis dell’impresa, non potrà essere concessa in regime di de minimis (art. 3 comma 7 del Regolamento).
- ii. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 38, 38 bis e 41: fino ad un massimo del 25% del costo dell’investimento totale ammissibile per le piccole imprese, del 20% per le medie imprese e del 15% per le grandi imprese. Inoltre, qualora l’ESL sia superiore al limite percentuale di aiuto sopra indicato per la tipologia di impresa, l’importo dell’agevolazione verrà ricalcolato dal Gestore, fermo restando il rapporto tra il 20%. della sovvenzione a fondo perduto e l’80% del finanziamento agevolato


Importo dell’investimento totale ammissibile:
- minimo euro 100.0000,00 iva esclusa
- massimo euro 600.000,00 iva esclusa;
Il valore massimo dell’investimento totale ammissibile costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti distinti.
INTERVENTI AMMESSI
Il Fondo supporta Progetti di efficientamento energetico delle imprese, rivolti sia al ciclo produttivo, sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l’autoconsumo e la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l’installazione dei relativi impianti.
In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:
A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo:
- 1) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) e a minore consumo energetico in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella Sede operativa oggetto di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- Motori elettrici
- Forni
- Presse
- Compressori
- Generatori di calore, cogeneratori, pompe di calore
- Sistemi di trasporto/movimentazione interni alla Sede operativa
- 2) acquisto e installazione di sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in grado di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi nella Sede operativa oggetto di intervento, ivi compresi i dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- Inverter
- Rifasatori
- Pompe di calore / scambiatori di calore
- 3) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, ecc.), compresi dispositivi autonomi per il
controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti.
B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali:
- 1) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- Coibentazioni dell’involucro edilizio
- Sostituzione serramenti e/o pareti vetrate
- Realizzazioni di pareti ventilate
- Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti
- Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare
- 2) interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento negli edifici delle unità operative, tramite generatori di calore (compresi cogeneratori e/o pompe di calore) non
alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in sostituzione dei generatori di calore/freddo in uso nella sede oggetto di intervento.
Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili.
C. Installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi:
acquisto e installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi (impianti destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nella Sede operativa oggetto dell’intervento), compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio, esclusivamente nell’ambito di un progetto che comprenda almeno uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere A e/o B, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- Impianti fotovoltaici
- Impianti solari termici
Gli interventi di cui alla presente lettera C concorrono al computo del risparmio di energia primaria e di riduzione di emissioni dirette ed indirette di CO2 eq. di cui al successivo comma 8.2 punto 3.
D. Installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo:
- 1) acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo.
Sono esclusi dai benefici, di cui al presente provvedimento, le spese inerenti edifici e fabbricati per interventi realizzati dall’impresa affittuaria in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari, o, viceversa, realizzati dal proprietario/i senza assenso dell’impresa affittuaria.
Il progetto dovrà prevedere una diagnosi energetica ante intervento, realizzata secondo le specifiche previste dal D.Lgs. n. 102/2014 e avente data di redazione a partire dal 01 gennaio 2024, per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e delle opportunità di miglioramento più significative. Gli interventi per i quali viene presentata la domanda di agevolazione devono rientrare tra le misure da attuare indicate nella diagnosi energetica.
La diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati e ai consumi energetici dell’anno solare 2023; solamente
qualora questi non siano disponibili o rappresentativi occorre motivare la scelta effettuata nella diagnosi
energetica e riproporzionare quindi i dati disponibili su base annuale. La diagnosi energetica deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica ai sensi del D. Lgs. n. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all’art. 8 comma 1 del Decreto (società di servizi energetici ESCO ed esperti in gestione dell’energia EGE).
Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell’Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell’Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l’intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.
La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% di consumo di energia primaria o di riduzione di gas effetto serra rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto.
Per interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali di cui alla precedente lettera B, si dovrà
conseguire, in alternativa, uno dei seguenti risultati rispetto alla situazione ante intervento:
- a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria, (media – minimo il 30 %), che comporti un risparmio di energia primaria di almeno il 30%;
- b) una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Sono esclusi dagli interventi immobili ad uso residenziale, aventi categorie catastali da A1 ad A9 e A11.
Per interventi di installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia
necessaria ad alimentare i cicli produttivi, di cui alla precedente lettera C:
- a) l’energia prodotta annualmente a regime (elettrica e/o termica) non può essere superiore al corrispondente fabbisogno energetico indicato nella diagnosi energetica.
- b) l’apparecchiatura per l’accumulo/stoccaggio assorbe almeno il 75% dell’energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.
- c) possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell’arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte (Legge 186/1968, art.2).
L’utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all’allegato VII della
direttiva (UE) 2018/2001.
L’utilizzo di impianti di cogenerazione è consentito limitatamente ad impianti di cogenerazione ad alto
rendimento quale definita all’articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Le Sedi operative oggetto dell’investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto
SCADENZA
procedura valutativa a sportello con punteggio minimo fino ad esaurimento dei fondi
COME POSSIAMO AIUTARTI
Possiamo assisterti dalla presentazione della domanda fino alle rendicontazione finale e più in particolare:
- Analisi delle spese ammissibili
- Analisi dei requisiti di ammissibilità
- Analisi della cumulabilità con altre agevolazioni
- Presentazione della domanda
- Rendicontazione per l’ottenimento dell’agevolazione
RISORSE UTILI
PER ASSISTENZA ALLA RICHIESTA DI INCENTIVO

Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.