Temporary framework Covid 19

Aggiornamento 18/11/2012
La commissione Europea ha approvato un ulteriore proroga ed alcune estensioni al Temporary Framework Covid 19

L’Unione Europea, a seguito dell’emergenza economica generata a seguito del Covid-19 รจ intervenuta prevedendo un regime di deroga al’ordinario regime di de minimis e di divieto di concessione di aiuti di stato.

Si tratta del Temporary framework che prevede che per gli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime il massimale di erogazione venga innalzato a 800.000 euro (modifica introdotta il 29/01/2021):

  • 290 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
  • 345 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura
  • 2,3 milioni di EUR (modifica approvata il 19/11/2021) per le imprese in tutti gli altri settori
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato puรฒ contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 12 milioni di EUR (modifica approvata il 19/11/2021) per impresa.

COS’E’ IL TEMPORARY FRAMEWORK

Si tratta di una norma a validitร  temporanea, con scadenza 30/06/2022 (modifica approvata il 19/11/2021) che prevede la possibilitร  per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La norma di riferimento รจ la comunicazione del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreakโ€ (2020/C 91 I/01) successivamente integrata ed ampliata.

Nellโ€™ambito di questo “quadro temporaneo” รจ quindi data la possibilitร  agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purchรฉ siano soddisfatte alcune determinate condizioni tra le quali: 

a) l’aiuto non superi โ‚ฌ 1.800.000 2.300.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);

b) l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 30 giugno 2021 31 dicembre 2021 30/06/2022.

Nel caso quindi lo Stato membro adotti per gli aiuti concessi il Temporary Framework (lo deve fare esplicitamente per ogni singola norma) le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis

Viceversa, le spese giร  riconosciute in de minimis vanno considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework

RISORSE UTILI

Definizione di De Minimis

Modello Excel riepilogo Aiuti di Stato Ricevuti

Definizione di Aiuti di Stato

Accesso al RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato

Guida all’utilizzo del RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato

Proroga di gennaio 2021

Proroga al 30 giugno 2022

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