Superbonus 80% per Alberghi e Strutture Ricettive

Con il DECRETO LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 รจ stato introdotto un nuovo Superbonus 80% per gli Alberghi e le Strutture Ricettive accompagnato da un fondo perduto fino al 50%.

Si tratta di una agevolazione prevista dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura M1C3, investimento 4.2.1) per favorire un importante comparto per l’economia italiana, duramente colpito dalla crisi legata alla pandemia.

CONTRIBUTI E SUPERBONUS 80% PER ALBERGHI E STRUTTIRE RICETTIVE

BENEFICIARI

  • Possono accedere a queste agevolazioni:
  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attivita’ agrituristica
  • Strutture ricettive all’aria aperta,
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

AGEVOLAZIONE

80 per cento
50 percento contributo a fondo perduto

Contributo in credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili

Contributo a fondo perduto fino al 50% fino ad un massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% cento dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’ abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le societa’ di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
A questi fini per giovani si intendono le persone con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e’ ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

E’ possibile richiedere un’anticipazione del 30% del fondo perduto a fronte di fidejussione.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da questi incentivi e’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l’efficienza energetica a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della ยซprogettazione universaleยป i seguenti interventi:

  • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’ termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024

Queste agevolazioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1ยฐ febbraio 2020 e non ancora
conclusi al 07/11/2021 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07/11/2021.

Agli interventi conclusi prima del 07/11/2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

SPESE AMMISSIBILI

  • a) relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
    • a.1) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
    • a.1) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi (finalizzate principalmente alla coibentazione e al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti);
    • a.1) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, nonchรฉ la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
    • a.1) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
    • a.1) interventi di riduzione del rischio sismico.
    • a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dellโ€™articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchรฉ lโ€™installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dellโ€™intervento.
  • b) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
    • b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dellโ€™edificio;
    • b.2) le spese per lโ€™acquisto di beni destinati a strutture esistenti, giร  in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che lโ€™acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dellโ€™edificio. Tale miglioramento dovrร  essere attestato da un tecnico qualificato a ciรฒ autorizzato.
  • c) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unitร  immobiliari, di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
    • c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
    • c.2) interventi di natura edilizia piรน rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
    • c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati allโ€™ospitalitร  delle persone diversamente abili, cosรฌ come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalitร  delle persone diversamente abili;
    • c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
    • c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dellโ€™accessibilitร .
  • d) relativamente agli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
    • d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali รจ necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
    • d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
    • d.3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
    • d.4) realizzazione di balconi e logge;
    • d.5) servizi igienici;
    • d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
    • d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
    • d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
    • d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unitร  abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
  • e) relativamente alla realizzazione di piscine termali, di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
    • e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
    • e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unitร  ambientali di supporto indispensabili per lโ€™esercizio delle attivitร  balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
    • e.3) relativamente allโ€™acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivitร  termali, per:
      • e.3.1) vasche per balneoterapia;
      • e.3.2) apparecchi per lโ€™erogazione delle terapie inalatorie e dellโ€™aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
      • e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
      • e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
      • e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
  • f) relativamente agli interventi di digitalizzazione di cui allโ€™articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
    • f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;
    • f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettivitร , sicurezza e servizi applicativi;
    • f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
    • f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
    • f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API โ€“ Application Program Interface per lโ€™interoperabilitร  dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
    • f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM โ€“ Customer Relationship Management;
    • f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento allโ€™hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
    • f.8) acquisto di licenze del software ERP โ€“ Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
    • f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
  • g) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa lโ€™illuminotecnica, di cui allโ€™articolo 4, comma 1, lettera g), dellโ€™Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali allโ€™attivitร  dโ€™impresa esercitata nellโ€™ambito della struttura oggetto dellโ€™intervento e relativamente alla quale รจ stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
    Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dellโ€™ammissibilitร  allโ€™incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalitร  per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui allโ€™articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dellโ€™Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.
  • h) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui allโ€™articolo 4, comma 1, lettere da a) a f), dellโ€™Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili

REGIME E CUMULABILITA’

Questi contributi sono in regime di Temporary framework Covid-19 o in De Minimis a seconda della vigenza delle norme e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

PROCEDURA

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande (CLICK DAY), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

SCADENZE

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica verrร  pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

RISORSE UTILI

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialitร  ed esaustivitร  con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.

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