Super Ammortamento 130%

AGGIORNAMENTO AL DECRETO CRESCITA 23/4/19

Il super ammortamento del 130% è stato reintrodotto dal Decreto Crescita

L’agevolazione prevedeva l’incremento del 30% del valore dei beni strumentali da portare in ammortamento consentendo di conseguenza di ridurre la base imponibile per IRES e IRPEF.

L’obiettivo è quello di incentivare gli investimenti in beni strumentali.

BENEFICIO SUPER AMMORTAMENTO

Ammortamento dei beni per un valore pari al 130% del bene ai fini IRPEF e IRES

che significa ridurre la base imponibile e quindi la tassazione

Esempio:

Acquisto Bene Strumentale da 100’000 euro

Periodo di ammortamento 5 anni

Riduzione IRES 2017 anno =   960
Riduzione IRES 2018 anno = 1920
Riduzione IRES 2019 anno = 1920
Riduzione IRES 2020 anno = 1920
Riduzione IRES 2021 anno = 1920
Riduzione IRES 2022 anno =   960

Beneficio Totale =  9’600 euro pari al 9,6% dell’investimento

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BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito di impresa

Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata

Esercenti di arti e professioni anche in forma associata

Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”

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INVESTIMENTI AMMESSI

Sono ammissibili al super ammortamento gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (l’agevolazione vale anche per i beni acquisiti in leasing attraverso l’aumento “fiscale” dei canoni di locazione).

Per investimenti effettuati dopo il 1° Aprile 2019 è stato introdotto il limite di 2,5 milioni di euro

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ESCLUSIONI

Sono esclusi da super ammortamento

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  • Beni immateriali
  • Beni merce o semilavorati
  • Materiali di consumo
  • Beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (tabella coefficienti ammortamento)
  • Fabbricati e costruzioni
  • Beni indicati in nell’allegato 3

ATTENZIONE

Dal 2017 sono esclusi anche i veicoli e motocicli di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b e b-bis del Tuir (auto ad uso promiscuo o date in uso ai dipendenti);

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Elenco allegato 3

Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari
Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali – Condutture
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte per usi civili (reti urbane)
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 4/b – Stabilimenti termali, idrotermali – Condutture
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori – Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari – Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

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SCADENZE 

calendario

Senza limite di investimento
Investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018
ovvero sino al 30 giugno 2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con limite di utilizzo ai 2,5 milioni di euro
Investimenti effettuati dal 1° Aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019
ovvero sino al 30 giugno 2020, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

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 RISORSE UTILI

Applicativo per effettuare i calcoli di convenienza di Iper e Super ammortamento

Clicca qui per scaricarlo gratuitamente

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.

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