Riversamento Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo

Il governo ha approvato la possibilità di provvedere al Riversamento del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo nel caso si ritenga di avere erroneamente utilizzata la norma, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

La norma mira a ridurre il contenzioso che si è generato a seguito delle interpretazioni particolarmente restrittive dell’agenzia delle entrate e dell’utilizzo spesso molto spregiudicato da parte dei contribuenti di questa normativa.

Questa normativa è coordinata con la Certificazione del Credito di Imposta R&S. Sempre con l’ottica di ridurre il contenzioso ci si attende che le imprese decidano una delle due strade (che rimangono comunque entrambe facoltative:

  1. Riversamento del Credito di Imposta R&S nel caso in cui non ritengano di avere i requisiti
  2. Certificazione del Credito di Imposta R&S nel caso invece abbiano i requisiti

BENEFICIARI

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  • hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, legge 145/2018
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.

COME ACCEDERE

Chi possiede i requisiti di accesso alla regolarizzazione deve presentare, esclusivamente per via telematica, l’apposita istanza tramite l’apposito modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

Nella richiesta vanno specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

Il modello può essere presentato direttamente dai contribuenti interessati o tramite un intermediario abilitato. Per la trasmissione telematica, deve essere utilizzato l’apposito software, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

COME EFFETTUARE I VERSMENTI

L’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata), “8173” (terza rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito d’imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso, chi intende aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione, l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

La rateazione è invece ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto. In caso di rateazione, il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento dell’ultima rata.

In caso di perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater, decreto legislativo 74/2000).

SCADENZA

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024 (prorogato dall’articolo 7, comma 7-bis, del Dl 39/2024)

RISORSE UTILI

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.

Fonte: Agenzia delle Entrate