Regolamento GBER di Esenzione

Il GBER è un regolamento dell’Unione Europea che regola quelli che sono gli aiuti di stato che non necessitano di preventiva autorizzazione della Commissione Europea. Questo regolamento è stato aggiornato il 30.6.2023 e resterà in vigore fino al 31.12.2026

Cos’è il GBER?

Il GBER (acronimo di General Block Exemption Regulation) è un regolamento adottato dalla Commissione Europea nel 2014 (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE), e successivamente modificato nel 2017 e nel 2020, che stabilisce le condizioni per cui alcuni tipi di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno e non necessitano di una notifica preventiva alla Commissione

Si tratta quindi di un meccanismo semplificativo che consente agli Stati membri di erogare più rapidamente e facilmente gli aiuti alle imprese, senza dover attendere l’autorizzazione della Commissione, purché rispettino le disposizioni del regolamento.

GBER e De Minimis

Il GBER ed il De Minimis sono entrambi regolamenti che definiscono quelli che possono essere gli aiuti di stato che i singoli paesi membri possono erogare.

Il funzionamento di questi due regolamenti però è diverso e possiamo sintetizzarlo così:

  • il GBER stabilisce gli argomenti e le soglie massime percentuali che possono essere utilizzate
  • il De Minimis stabilisce la soglia massima di aiuti che le singole imprese possono ricevere

Cosa sono gli aiuti in esenzione?

In via generale l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) definisce come incompatibili con il mercato interno gli aiuti di stato, salvo specifiche deroghe:

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Gli aiuti in esenzione sono misure di sostegno finanziario pubblico a favore di determinate imprese o settori, che, in deroga al criterio generale dell’art. 107 del TFUE, sono considerate compatibili con il mercato interno e pertanto ritenuti ammissibili anche senza una preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Quali sono gli incentivi che rientrano nel GBER

Il GBER copre una vasta gamma di aiuti in esenzione, tra cui:

  • gli aiuti a favore delle PME, compresi quelli per la creazione di nuove imprese, l’accesso al capitale di rischio, la cooperazione internazionale e la consulenza;
  • gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, compresi quelli per i progetti collaborativi, le infrastrutture di ricerca, l’innovazione nelle PME e le innovazioni sociali;
  • gli aiuti per la formazione, l’occupazione e l’inclusione sociale, compresi quelli per l’apprendistato, l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, e la conciliazione tra vita professionale e privata;
  • gli aiuti per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica, compresi quelli per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, la cogenerazione ad alto rendimento e la mobilità sostenibile;
  • gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale, compresi quelli per le attività culturali, i musei, i monumenti storici e i siti archeologici;
  • gli aiuti per lo sviluppo regionale e urbano, compresi quelli per le infrastrutture locali, il turismo, la rigenerazione urbana e il sostegno alle aree svantaggiate;
  • gli aiuti per il settore agricolo e forestale, compresi quelli per la qualità dei prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi e delle crisi e lo sviluppo rurale;
  • gli aiuti per il settore della pesca e dell’acquacoltura, compresi quelli per la sostenibilità delle risorse ittiche, la competitività del settore e lo sviluppo costiero.


Per ciascuna categoria di aiuto in esenzione il GBER stabilisce i limiti massimi dell’intensità dell’aiuto (cioè la percentuale del costo ammissibile coperta dall’aiuto), del budget dell’aiuto (cioè l’importo totale degli aiuti concessi da uno Stato membro in un determinato periodo), delle condizioni specifiche relative al tipo di progetto o di impresa ammissibile all’aiuto, delle modalità di calcolo del costo ammissibile (cioè la base su cui si applica l’intensità dell’aiuto), delle norme in materia di cumulabilità degli aiuti (cioè la possibilità di combinare più fonti di aiuto per lo stesso progetto o impresa), e delle norme in materia di trasparenza degli aiuti (cioè l’obbligo di pubblicare le informazioni sugli aiuti concessi sul sito web della Commissione).

Quali sono i limiti imposti dal GBER

I limiti di agevolazione previsti dal regolamento GBER dipendono dalla categoria di aiuto e dal tipo di progetto o di impresa. 

Qui di seguito un riepilogo di massima che va poi puntualmente verificato sul testo ufficiale del GBER:

  • per gli aiuti a favore delle PMI, il limite è del 20% per le micro e piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • per gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, il limite varia dal 25% al 80% (in alcuni casi anche il 100%) a seconda della fase del progetto (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell’impresa e della presenza di eventuali situazioni;
  • per gli aiuti per la formazione, l’occupazione e l’inclusione sociale, il limite varia dal 25% al 70% a seconda del tipo di formazione (generale o specifica), del tipo di lavoratore (svantaggiato o disabile) e della dimensione dell’impresa;
  • per gli aiuti per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica, il limite varia dal 15% al 100% a seconda del tipo di investimento (ambientale, energetico, rinnovabile), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell’impresa e della presenza di eventuali situazioni;
  • per gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale, il limite varia dal 50% al 100% a seconda del tipo di attività (culturale, patrimoniale, museale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari;
  • per gli aiuti per lo sviluppo regionale e urbano, il limite varia dal 10% al 100% a seconda del tipo di infrastruttura (locale, turistica, urbana), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell’impresa e della presenza di eventuali situazioni particolari;
  • per gli aiuti per il settore agricolo e forestale, il limite varia dal 15% al 100% a seconda del tipo di intervento (qualità, benessere, rischio, rurale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari;
  • per gli aiuti per il settore della pesca e dell’acquacoltura, il limite varia dal 30% al 100% a seconda del tipo di intervento (sostenibilità, competitività, costiero), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari.

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