Sono state pubblicate il 18/4/16 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali le modalità operative e procedurali per la misura OCM Vino – “Promozione Vino sui mercati dei Paesi terzi”
BENEFICIO
Contributo massimo del 50% a valere sui Fondi Europei
Il sostegno può essere integrato con fondi nazionali e regionali fino ad un massimo complessivo dell’80% con esclusione della promozione dei marchi commerciali
Importo minimo 50’000 euro per Paese/anno (se singolo paese 100’000 euro)
Importo massimo 3’000’000 euro per annualità
BENEFICIARI
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- organizzazioni professionali
- organizzazioni interprofessionali
- le organizzazioni di produttori
- i Consorzi di tutela
- I produttori di vino
- soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli
- associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui ai precedenti punti
- Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari,
- Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui ai precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino,
- le reti di impresa tra produttori di vino
SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili le seguenti spese per la promozione del vino da attuare in uno o più paesi terzi per uno, due o tre anni
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- azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale
- campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione
- studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
SCADENZE
Entro 30 giorni le singole Regioni devono emanare i propri decreti
RISORSE UTILI
Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016
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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.