Nuovi obblighi per Industria 4.0 e per la Ricerca e Sviluppo.

Con il DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 il Governo introduce dei nuovi obblighi per poter usufruire del Credito di Imposta Industria 4.0 e del Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
L’entrata in vigore del decreto e dei nuovi obblighi รจ fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. e quindi a decorrere dal 30 marzo 2024

Cambia nuovamente la procedura per la comunicazione: dal 10 maggio รจ disponibile la procedura on line sul sito del GSE

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

INVESTIMENTI RELATIVI AL 2023

A decorrere dal 30/03/2024 la compensabilita’ dei crediti maturati e non ancora fruiti e’ subordinata alla comunicazione da effettuare tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE.

INVESTIMENTI DAL 01/01/2024 AL 29/03/2024

Comunicazione telematica di completamento degli investimenti da effettuare tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE.

INVESTIMENTI DAL 30/03/2024

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e’ aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione รจ da effettuare tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

INVESTIMENTI DAL 01/01/2024 AL 29/03/2024

Comunicazione telematica di completamento degli investimenti da effettuare tramite procedura informatica sul sito del GSE.

INVESTIMENTI DAL 30/03/2024

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e’ aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione รจ da effettuare tramite piattaforma informatica disponibile sul sito del GSE.

PROCEDURA PER L’INVIO

Dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 รจ disponibile le nuova procedura per l’invio delle comunicazioni.

E’ ora necessario registrarsi sul portale del GSE e seguire la procedura on line.

TESTO DELLA NORMA

Art. 6

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita’ di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e’ aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e’ effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita’ e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilita’ dei crediti maturati e non ancora fruiti e’ subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalita’ di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

RISORSE UTILI

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialitร  ed esaustivitร  con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.

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