E’ stata approvata definitivamente la Legge di bilancio 2025 (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207)
Di seguito le principali novità per quanto riguarda agevolazioni ed incentivi per le aziende.
- Abrogazione del Credito di Imposta software per il 2025
- Credito di Imposta Industria 4.0 con tetto massimo di spesa
- Modifiche al Credito di Imposta Transizione 5.0
- IRES Premiale – Nuovo incentivo per le aziende che effettuano investimenti
- Bonus Quotazione PMI
- Bonus per chi aderisce al riversamento del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo
- Rifinanziamento Nuova Sabatini
- Incentivi per il settore tessile
- Credito di Imposta ZES anche per il 2025
- Rifinanziate ed ampliate le norme a favore dell’internazionalizzazione
Abrogazione del Credito di Imposta software per il 2025
Con la Legge di Bilancio per il 2025 viene abrogato il Credito di imposta per i software 4.0 per il 2025 che era invece previsto al 10%. Restano validi gli ordini effettuati e confermati con il 20% di acconto entro il 31/12/2024 con consegna entro il 30/6/2025.
Comma 445
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) il comma 1058-ter è abrogato;
d) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis» e le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
f) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».
Credito di Imposta Industria 4.0 con tetto massimo di spesa
La Legge di Bilancio per il 2025 introduce un tetto massimo di spesa per il credito di imposta industria 4.0 di 2,2 milioni di euro per il 2025 (difficilmente sufficienti per arrivare fino a fine 2025).
Comma 446
Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Comma 447
Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Comma 448
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Modifiche al Credito di Imposta Transizione 5.0
Con la Legge di Bilancio 2025 viene modificato il Credito di Imposta Transizione 5.0.
Queste le modifiche:
- 1) viene eliminato il divieto di cumulo con ZES e agevolazioni finanziate con fondi europei
- 2) vengono modificati gli scaglioni unendo il primo ed il secondo come da tabella seguente.
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
Fino a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
3) Le maggiorazioni per il fotovoltaico salgono al 30% per il tipo a) al 40% per il tipo b) al 50% per il tipo c)
4) per la sostituzione di macchinari, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, interamente ammortizzati da almeno 24 mesi si calcola in via standardizzata un contributo al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%.
Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
5) La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%
Comma 427
All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;
g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18:
1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».
Comma 428
Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Comma 429
La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
IRES Premiale – Nuovo incentivo per le aziende che effettuano investimenti
Nella Legge di bilancio 2025 è stata introdotta l’IRES premiale come incentivo per le aziende che nel 2025 investiranno in tecnologie 4.0 o 5.0 e che aumenteranno l’occupazione. Si tratta in sostanza di una riduzione dell’IRES del 4% (si passa quindi dal 24% al 20%) per le aziende che rispettino i requisiti previsti dalla normativa.
Comma 436 – In attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) che una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
Comma 437 – La riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Comma 438 – Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Comma 439 – La riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Comma 440 – Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
Comma 441 – In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Comma 442 – Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi da 436 a 444 del presente articolo, possono fruire della riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 limitatamente all’imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
Comma 443 – Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444.
Comma 444 – Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio
Bonus Quotazione PMI
Viene ulteriormente prorogato al 31/12/2027 il credito di imposta per le PMI che decidono di quotarsi
Comma 449 – (Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta, le parole «e di 6 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
Bonus per chi aderisce al riversamento del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo
Il governo, per incentivare l’adesione al riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo ha stanziato 190 milioni di euro che verranno ripartiti tra quanti riverseranno il credito di imposta e presenteranno apposita domanda. Ricordo che la scadenza del riversamento era fissata per il 31/10/2024.
Comma 458 e succ. – (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)
Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al comma 3.
Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028.
Rifinanziamento Nuova Sabatini
E’ stata rifinanziata la Nuova Sabatini con un copertura fino al 2029.
Comma 461 (Nuova Sabatini)
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Incentivi per il settore tessile
Rifinanziate le misure per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo.
Comma 462
Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 7,5
milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l’anno 2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Credito di Imposta ZES anche per il 2025
Previsto un nuovo sportello per il 2025 per il Credito di Imposta ZES Unica con una dotazione di 2,2 miliardi di euro. Rimangono le criticità relativamente al meccanismo di ripartizione e alla finestra temporale limitata per gli investimenti.
Comma 485 – All’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « Per l’anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024 e 2025 »; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « 15 novembre 2024 » sono inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 »; c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025 ».
Comma 486. Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
Comma 487. Con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 486, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Comma 488. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 486, secondo periodo, del presente articolo.
Comma 489. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 488 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno– ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 486, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto.
Comma 490 – Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 488 del presente articolo indichi un credito d’imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 20222027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno– ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 20212027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023.
Comma 491 – Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
Rifinanziate ed ampliate le norme a favore dell’internazionalizzazione
La legge di bilancio 2025 rifinanzia gli incentivi per l’internazionalizzazione gestiti da SIMEST.
Vengono poi create tre nuove Linee:
- Sezione Crescita: Destinata all’acquisizione di quote minoritarie nel capitale di rischio di PMI e medie imprese, anche in Italia, nonché alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.
- Sezione Investimenti Infrastrutture: Supporta la partecipazione di imprese italiane in progetti infrastrutturali strategici all’estero, attraverso acquisizioni di quote di capitale di società estere o la sottoscrizione di strumenti finanziari.
- Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi: . Questa linea è dedicata al supporto di operazioni di acquisizione di capitale di rischio, con particolare attenzione all’innovazione e alle startup.
- Linea America Latina. Questa line ha l’obiettivo di agevolare gli investimenti delle imprese italiane in America Centrale e Meridionale.
- Linea Africa. Questa linea ha l’obiettivo di agevolare i piani di investimento in Africa.
Comma 463 – Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell’America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell’America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
464. Le disposizioni di cui al comma 463 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463 del presente articolo.
465. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 463 le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: a) presentano un piano di investimenti nell’America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464; b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 464 e, alternativamente: 1) sono stabilmente presenti sul mercato dell’America centrale o meridionale; 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell’America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell’America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464; c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 464, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale; 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell’America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell’America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464.
466. Le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 463 nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l’America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.
467. Per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decretolegge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l’America centrale o meridionale, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per cento.
468. All’articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « per concedere finanziamenti agevolati alle imprese » sono inserite le seguenti: « che intendono effettuare investimenti in Africa oppure »; b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) presentano un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2».
469. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell’efficienza energetica secondo termini e modalità indivduati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina: a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia; b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al limite del 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
470. Le risorse del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decretolegge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile.
Testo Disegno di Legge
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Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.