IRES Premiale: incentivo per le aziende che investono

Nella Legge di bilancio 2025 รจ stata introdotta l’IRES premiale come incentivo per le aziende che nel 2025 investiranno in tecnologie 4.0 o 5.0 e che aumenteranno l’occupazione. Si tratta in sostanza di una riduzione dell’IRES del 4% (si passa quindi dal 24% al 20%) per le aziende che rispettino i requisiti previsti dalla normativa.

Beneficiari

tutte le imprese di qualsiasi dimensione

Societร  e dagli enti di cui allโ€™articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR.

ESCLUSIONI

La riduzione dellโ€™aliquota non si applica alle societร  e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Agevolazione

Riduzione dell’aliquota IRES del 4% che passa dal 24% al 20% per il 2025

Requisiti

a) che una quota non inferiore allโ€™80% degli utili dellโ€™esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinato a investimenti relativi allโ€™acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che rientrino nelle definizioni di Industria 4.0 o Transizione 5.0.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (31/12/2024) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Nel periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unitร  lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dellโ€™articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno allโ€™1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo dโ€™imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Lโ€™impresa non abbia fatto ricorso allโ€™istituto della cassa integrazione guadagni nellโ€™esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dellโ€™integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui allโ€™articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le imprese beneficiarie decadono dallโ€™agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalitร  estranee allโ€™esercizio dellโ€™impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate allโ€™estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo dโ€™imposta successivo a quello nel quale รจ stato realizzato lโ€™investimento.

Cumulabilitร 

L’art. 12 del DM 8/8/2025 ha specificato che ferma restando la cumulabilitร  con la fruizione di altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

Perdite pregresse

Il DM 8/8/2025 introduce anche la possibilitร  di “sospendere” la compensazione delle perdite pregresse in modo da non neutralizzare il beneficio derivante dall’IRES premiale indicando che “i soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, in deroga all’art. 84 del TUIR, hanno la facolta’ di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti”.

Risorse utili

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialitร  ed esaustivitร  con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.