IRES Premiale: incentivo per le aziende che investono

Nella Legge di bilancio 2025 รจ stata introdotta l’IRES premiale come incentivo per le aziende che nel 2025 investiranno in tecnologie 4.0 o 5.0 e che aumenteranno l’occupazione. Si tratta in sostanza di una riduzione dell’IRES del 4% (si passa quindi dal 24% al 20%) per le aziende che rispettino i requisiti previsti dalla normativa.

Beneficiari

tutte le imprese di qualsiasi dimensione

Societร  e dagli enti di cui allโ€™articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR.

ESCLUSIONI

La riduzione dellโ€™aliquota non si applica alle societร  e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Agevolazione

Riduzione dell’aliquota IRES del 4% che passa dal 24% al 20% per il 2025

Requisiti

a) che una quota non inferiore allโ€™80% degli utili dellโ€™esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinato a investimenti relativi allโ€™acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che rientrino nelle definizioni di Industria 4.0 o Transizione 5.0.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (31/12/2024) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Nel periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unitร  lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dellโ€™articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno allโ€™1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo dโ€™imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Lโ€™impresa non abbia fatto ricorso allโ€™istituto della cassa integrazione guadagni nellโ€™esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dellโ€™integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui allโ€™articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le imprese beneficiarie decadono dallโ€™agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalitร  estranee allโ€™esercizio dellโ€™impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate allโ€™estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo dโ€™imposta successivo a quello nel quale รจ stato realizzato lโ€™investimento.

Risorse utili

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