A seguito di numerose richieste affronto il tema della corretta valutazione del beneficio derivante dall’applicazione del super ammortamento o dell’iperammortamento.
La normativa sul supe e iper ammortamento prevede un incremento del valore da considerare ai fini dell’ammortamento con la conseguente riduzione del reddito da considerare ai fini della tassazione.
La prima precisazione che occorre evidenziare è che con il 2017 è entrata in vigore una riduzione dell’IRES che passa dal 27,5% al 24%.
Per quanto riguarda poi l’IRAP, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2016, poichè non è esplicitamente citata nella norma di approvazione, non può essere ridotta grazie al super ammortamento o all’iper ammortamento.
Del resto tale impostazione si ritrova già nella relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 che motiva l’esclusione per ragioni di gettito.
Tale indicazione è stata inoltre riportata nella Circolare 23/E 2016 Agenzia delle entrate:
“Si evidenzia, infine, che, in base al tenore letterale del comma 91 in esame e al contenuto dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016, l’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la disposizione in argomento non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”
Il beneficio derivante dagli incrementi degli ammortamenti si riflette quindi esclusivamente sull’IRES portando il beneficio, a partire dal 2017, al 36,3% nel caso dell’iperammortamento e del 9,7% nel caso del superammortamento.
Circolare Agenzia delle Entrate 23E/2016
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