Un’impresa che installa un impianto fotovoltaico per autoconsumo può oggi maggiorare del 180% il costo di acquisizione ai fini fiscali, con un risparmio IRES che sulla prima fascia arriva al 43,2% dell’investimento. Ma solo se i moduli rientrano in due categorie precise del Registro ENEA, se l’impianto rispetta il tetto del 105% e se il costo per kW resta sotto i massimali fissati dal decreto attuativo.
È il punto in cui salta più spesso un investimento fotovoltaico ben progettato: l’impianto funziona, il preventivo è competitivo, e uno dei tre requisiti non è rispettato. Vediamo cosa dice la norma, come si verifica un modulo in cinque minuti, quanto vale davvero il beneficio e cosa è cambiato rispetto a Transizione 5.0.

- Cosa cambia rispetto a Transizione 5.0
- Quali imprese possono accedere
- Quali spese rientrano
- Il vincolo sui moduli: solo categorie B e C
- L’asimmetria: il modulo sì, l’inverter no
- Il Registro ENEA delle tecnologie per il fotovoltaico
- Come verificare un modulo prima di firmare
- Il tetto del 105% sulla producibilità
- I massimali di costo per kW
- Quanto vale: esempio di calcolo
- Perizia, certificazione e comunicazioni al GSE
- Cumulabilità con altri incentivi
- Gli errori che fanno perdere il beneficio
- Iscrivere un modulo al Registro: costi e procedura
- Domande frequenti
- Risorse utili
Cosa cambia rispetto a Transizione 5.0
La differenza più rilevante non riguarda i moduli, riguarda l’impianto nel suo complesso.
Con il credito d’imposta Transizione 5.0 il fotovoltaico era ammesso solo come bene trainato: serviva un investimento 4.0 principale che producesse un risparmio energetico certificato, e l’impianto entrava nell’agevolazione al seguito. Un’impresa che voleva installare solo il fotovoltaico restava fuori.
Con l’iperammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026, l’impianto per l’autoproduzione è agevolabile da solo. L’art. 1, comma 429, lettera b), della L. 199/2025 lo elenca come categoria autonoma di investimento, accanto ai beni degli Allegati IV e V, senza richiedere i requisiti tecnici 4.0.
Per chi aveva rinunciato al 5.0 perché non aveva un progetto 4.0 da abbinare, è un cambiamento sostanziale.
Cambia anche la natura del beneficio. Il credito d’imposta era compensabile in F24, quindi utilizzabile anche in perdita fiscale. L’iperammortamento è una deduzione fiscale che opera sulle quote di ammortamento: il risparmio si distribuisce lungo la vita utile dell’impianto e richiede reddito imponibile capiente per essere assorbito. Non è un dettaglio contabile, è il primo elemento da verificare in un’impresa con margini sottili.
Le aliquote di maggiorazione sono quelle ordinarie della misura:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni | 100% |
| oltre 10 e fino a 20 milioni | 50% |
Gli scaglioni si calcolano su base annuale, non sul triennio. Un’impresa che frammenta l’investimento riparte ogni anno dal 180%.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Quali imprese possono accedere
Tutte le imprese titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale. L’impianto deve servire una struttura produttiva situata in Italia.
Sono escluse, ai sensi del comma 428, le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Per tutte le altre il beneficio resta subordinato al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.
Quali spese rientrano
L’art. 8 del decreto attuativo elenca i beni ammissibili per l’autoproduzione da fonti rinnovabili:
- gruppi di generazione elettrica
- trasformatori e misuratori
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta
- impianti termici destinati esclusivamente al calore di processo
- servizi ausiliari di impianto
L’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo, anche a distanza, secondo l’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 199/2021. Sono quindi ammesse le configurazioni in cui il punto di produzione e quello di consumo non coincidono fisicamente, purché rientrino nelle modalità previste dalla normativa energetica.
Non sono agevolabili gli impianti destinati prevalentemente alla vendita di energia in rete.
Il vincolo sui moduli: solo categorie B e C
Qui la norma è molto più stretta di quanto molti si aspettino.
Il comma 429, lettera b), ammette esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023, convertito dalla L. 11/2024. Sono due delle tre categorie del Registro ENEA:
- Categoria B: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%
- Categoria C: moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte nell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 24%
La categoria A è esclusa. È l’aspetto che genera più errori, perché in categoria A sono iscritti diversi produttori europei, alcuni italiani, e l’installatore in buona fede propone un modulo “europeo” convinto che basti.
Nota bene che il requisito di efficienza è riferito alla cella, non al modulo. Sono due valori diversi e il secondo è sempre più basso. Una scheda tecnica che dichiara un’efficienza di modulo del 22% non dice nulla sull’ammissibilità.
Il vincolo non riguarda i sistemi di accumulo. La restrizione della lettera b) è formulata con riferimento ai moduli fotovoltaici. Le batterie rientrano nella maggiorazione senza vincoli di origine.
L’asimmetria: il modulo sì, l’inverter no
C’è un punto su cui in questi mesi si è fatta molta confusione, e produce conseguenze pratiche immediate sulla lettura di un preventivo.
Il testo originario della legge di bilancio 2026 imponeva a tutti i beni agevolabili di essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’art. 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha soppresso quel passaggio con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.
Molti hanno concluso che il vincolo europeo fosse caduto anche per il fotovoltaico. Non è così. Il requisito sui moduli è autonomo: sta nella lettera b) del comma 429, che il decreto fiscale non ha toccato.
| Componente | Vincolo di origine |
|---|---|
| Moduli fotovoltaici | UE, categorie B o C del Registro ENEA |
| Inverter | nessuno |
| Strutture di montaggio | nessuno |
| Sistemi di accumulo | nessuno |
| Beni Allegati IV e V | nessuno |
Sullo stesso impianto, un inverter di produzione extra europea è oggi ammesso all’iperammortamento, mentre un modulo extra europeo, anche ad altissima efficienza, no.
Il Registro ENEA delle tecnologie per il fotovoltaico
Il Registro è stato istituito dall’art. 12 del DL 181/2023 ed è gestito da ENEA di concerto con MIMIT e MASE. Il portale per la registrazione è operativo dal 13 novembre 2024.
Due precisazioni, perché su questo strumento circolano descrizioni sbagliate.
Non è un elenco di tutti i pannelli venduti in Italia. L’iscrizione è volontaria e avviene su richiesta del produttore o del distributore. Un modulo assente dal Registro non è un modulo illegale o di scarsa qualità: è semplicemente un modulo che nessuno ha iscritto, e che quindi non può accedere agli incentivi che al Registro fanno riferimento.
Non è nato per l’iperammortamento. Il Registro precede la misura ed è il riferimento tecnico anche di Transizione 5.0 e del bando Parco Agrisolare. Delle misure che lo utilizzano, l’iperammortamento è oggi quella con il requisito più selettivo, perché esclude la categoria A.
Come verificare un modulo prima di firmare
Cinque minuti, e vanno spesi prima dell’ordine.
- Chiedi al fornitore marca e modello esatti, con il codice prodotto. “Modulo europeo da 450 W” non è verificabile.
- Apri l’elenco dei prodotti iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico sul portale ENEA.
- Cerca il modello e verifica in quale categoria è iscritto. Devi trovare B o C. Se trovi A, quell’impianto non accede all’iperammortamento.
- Conserva la prova: estratto o schermata dell’elenco con la data. Serve per la perizia tecnica asseverata e in caso di controllo, e il Registro cambia nel tempo.
- Mettilo nel contratto con l’installatore. Se il modulo indicato viene sostituito in corso d’opera con un equivalente non iscritto in B o C, l’agevolazione salta: la responsabilità va definita prima, non dopo.
Un avvertimento pratico: l’offerta di moduli iscritti in categoria B e C è ristretta, in particolare per la C, che richiede celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem di produzione europea. Verifica disponibilità reale e tempi di consegna prima di costruire il piano finanziario su quei numeri.
Il tetto del 105% sulla producibilità
Non basta che i moduli siano giusti. L’art. 8 del decreto attuativo pone un limite di dimensionamento, e la formulazione esatta conta:
La producibilità massima attesa dell’impianto non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Non è un limite sulla potenza installata ma sull’energia producibile in un anno, e il confronto si fa con il consumo medio annuo determinato sui dati dell’esercizio precedente. Il fabbisogno include anche i consumi equivalenti legati all’utilizzo diretto di energia termica o di combustibili impiegati per produrre energia termica: un’impresa con forni o processi a gas ha quindi un fabbisogno di riferimento più alto di quanto suggerisca la sola bolletta elettrica.
È il vincolo che ridimensiona i progetti pensati anche per vendere il surplus in rete, e va calcolato prima del dimensionamento dell’impianto.
I massimali di costo per kW
Il decreto introduce anche costi massimi ammissibili, parametrati per tecnologia e potenza. Per il fotovoltaico il tetto scende al crescere della taglia: si parte da circa 1.500 euro/kW per impianti fino a 20 kWp (tipo C) e si arriva a circa 840 euro/kW per impianti oltre 1 MWp con moduli di categoria B. I moduli di categoria C hanno massimali più alti, coerentemente con il costo della tecnologia.
Massimali analoghi sono previsti per eolico, pompe di calore e sistemi di accumulo, questi ultimi espressi in euro per kWh.
La conseguenza pratica: se il preventivo dell’installatore supera il massimale, la quota eccedente resta a carico dell’impresa senza maggiorazione. Non fa perdere il beneficio, ne riduce la base.
L’importanza dei Sistemi di Accumulo e i Coefficienti di Correlazione
Un aspetto cruciale per massimizzare l’autoconsumo e ottimizzare i benefici fiscali dell’investimento è l’integrazione di un sistema di accumulo (BESS – Battery Energy Storage System).
È di fondamentale importanza ricordare una regola tecnica e normativa stringente: l’accumulo si può inserire e agevolare solo ed esclusivamente se abbinato ad altre fonti rinnovabili (come, appunto, un impianto fotovoltaico o altre tecnologie green ammesse).
Per dimensionare correttamente il sistema e giustificare la congruità occorre fare riferimento alle tabelle dei coefficienti di correlazione (o proporzionalità) tra il sistema di generazione e la capacità dell’accumulo. Questi parametri indicano il rapporto massimo tra i costi dell’impianto di produzione da fonti rinnovabili e il sistema di accumulo (inclusi i massimali di spesa ammessi):
| Taglia Impianto di Generazione Fotovoltaica (kWp) | Coefficiente di Correlazione (Costo impianto di generazione/ costo sistema di accumulo) |
| Fino a 20 kWe | 2,0 |
| Da 20 kWe a 200 kWe | 1,5 |
| Da 200 kWe a 600 kWe | 1,5 |
| Da 600 kWe a 1000 kWe | 1,2 |
| oltre i 1000 kWe | 1,0 |
Quanto vale: esempio di calcolo
Impianto fotovoltaico da 200 kWp per autoconsumo, moduli in categoria B, costo 220.000 euro, società di capitali con IRES al 24%.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Costo dell’impianto | 220.000 € |
| Maggiorazione al 180% | 396.000 € |
| Costo fiscalmente ammortizzabile | 616.000 € |
| Maggiore deduzione complessiva | 396.000 € |
| Risparmio IRES | 95.040 € |
Il risparmio fiscale corrisponde al 43,2% del costo dell’impianto, e si distribuisce lungo il piano di ammortamento seguendo il coefficiente applicabile al bene: su un coefficiente del 9% parliamo di circa undici esercizi.
Due precisazioni che pesano sui conti. La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi e non produce effetti ai fini IRAP. E l’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 si determina senza tenerne conto: il beneficio si vede sul saldo, non sull’acconto.
A questo va sommato il risparmio in bolletta derivante dall’autoconsumo, che è il motivo per cui l’investimento si fa. L’iperammortamento riduce il costo netto, non è la ragione dell’impianto.
Perizia, certificazione e comunicazioni al GSE
Anche per il fotovoltaico servono perizia tecnica asseverata e certificazione contabile rilasciata da un revisore legale. La perizia è obbligatoria per qualsiasi valore del bene: non è più prevista l’autodichiarazione sotto i 300.000 euro come accadeva con il credito d’imposta 4.0.
L’accesso passa dalla piattaforma GSE, dall’Area Clienti con SPID, e si articola in cinque comunicazioni:
| Comunicazione | Termine |
|---|---|
| Preventiva | prenotazione risorse, piattaforma aperta dal 12 giugno 2026 |
| Conferma | entro 60 giorni dall’esito positivo GSE, con acconto minimo del 20% |
| Periodica | entro il 20 gennaio di ogni anno |
| Integrativa | entro il 30 giugno di ogni anno |
| Completamento | entro il 15 novembre 2028 |
Cumulabilità con altri incentivi
L’iperammortamento è cumulabile con agevolazioni finanziate da risorse nazionali ed europee che riguardano gli stessi costi, a due condizioni: che i diversi sostegni non coprano le medesime quote di costo e che la somma non superi il costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo va assunta al netto degli altri contributi ricevuti sulle stesse spese.
Non è cumulabile, sullo stesso costo, con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 e 5.0 di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024.
Per il fotovoltaico questo apre uno spazio concreto con i bandi regionali a fondo perduto: l’importante è che il contributo regionale non insista sulle stesse quote di costo e che si applichi correttamente la nettizzazione.
Gli errori che fanno perdere il beneficio
- Modulo di categoria A scambiato per ammissibile perché di produzione europea
- Impianto sovradimensionato oltre il 105% della producibilità attesa
- Sostituzione del modulo in corso d’opera senza verificare la nuova categoria
- Cessione dell’impianto durante il periodo di fruizione senza sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori
Iscrivere un modulo al Registro: costi e procedura
Questa sezione riguarda produttori e distributori di moduli. Se sei un’impresa che sta valutando un impianto, la parte che ti serve è quella sulla verifica.
L’iscrizione avviene dal portale ENEA in tre sezioni: dichiarazione sostitutiva con i dati dell’impresa e del rappresentante legale, allegato tecnico con specifiche, potenza nominale ed efficienza dei moduli, e caricamento della documentazione, tra cui visura camerale, certificazioni di efficienza e ricevuta di pagamento.
I costi, tramite PagoPA:
- Prima iscrizione: 1.000,00 euro per ciascuna categoria di moduli
- Iscrizioni successive nella stessa categoria: 300,00 euro per modulo
Ogni richiesta avanzata per una categoria in cui il richiedente non ha ancora iscritto alcun prodotto vale come prima iscrizione.
Per un produttore il calcolo di convenienza è cambiato: con l’iperammortamento aperto fino al 30 settembre 2028 e la categoria A esclusa, l’iscrizione in B o C è oggi una condizione per restare nel mercato degli impianti agevolati.
Domande frequenti
Verificare il modulo è la parte semplice. Quello che decide l’esito sta a monte: dimensionare l’impianto entro il 105% della producibilità attesa, restare sotto i massimali di costo per kW, impostare la comunicazione preventiva prima di avviare l’investimento e costruire una perizia che regga a distanza di anni.
Se stai valutando un impianto fotovoltaico per la tua azienda, verifichiamo insieme ammissibilità dei moduli, dimensionamento e massimali prima che il preventivo diventi un ordine.
Risorse utili
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Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.


