Iperammortamento e Leasing 2026: come accelerare il recupero del beneficio fiscale

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto l’iperammortamento anche per gli investimenti acquisiti tramite leasing finanziario. Il beneficio fiscale complessivo è identico a quello dell’acquisto diretto, ma i tempi di recupero cambiano in modo significativo: con il leasing il risparmio d’imposta si concentra in un periodo più breve, con effetti importanti sulla pianificazione finanziaria dell’impresa.

Questa guida spiega come funziona il meccanismo, quali leasing sono ammessi e come si calcola concretamente il vantaggio temporale.

Leasing finanziario e acquisto diretto: stesso beneficio, tempi diversi

L’art. 1, comma 427 della L. 199/2025 include espressamente il leasing finanziario tra le modalità di acquisizione agevolabili: la maggiorazione del costo si applica “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

Le aliquote di maggiorazione sono le stesse, indipendentemente dalla modalità di acquisizione:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • +100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro
  • +50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro

Il punto centrale da capire è questo: la scelta tra acquisto diretto e leasing non cambia quanto risparmi, ma cambia quando lo risparmi. È una decisione finanziaria, non fiscale.

Perché il leasing accelera il recupero del beneficio

Per i beni acquistati in proprietà, la maggiorazione segue i normali coefficienti di ammortamento tabellare del DM 31 dicembre 1988.

Per i beni in leasing, invece, l’art. 102, comma 7 del TUIR stabilisce che la deduzione dei canoni è ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari. Questo vincolo si applica a prescindere dalla durata effettiva del contratto di leasing.

In pratica: se un bene ha un coefficiente di ammortamento fiscale che comporterebbe 5 anni di ammortamento ordinario, con il leasing la maggiorazione si può dedurre in soli 2 anni e mezzo. Stesso beneficio fiscale complessivo, distribuito su un arco di tempo dimezzato.

Leasing finanziario sì, leasing operativo no

Un punto tecnico spesso frainteso: solo il leasing finanziario, cioè il contratto con opzione di riscatto finale, dà diritto all’iperammortamento.

Il leasing operativo, che non prevede l’opzione di riscatto ed è più assimilabile a un noleggio a lungo termine, non rientra tra le modalità di acquisizione agevolabili dalla L. 199/2025.

Prima di firmare un contratto pensando di avere accesso al beneficio, verifica sempre con il tuo consulente la natura del leasing proposto: la differenza tra le due forme contrattuali non è sempre evidente dalla denominazione commerciale usata dalla società finanziaria.

Come si calcola la maggiorazione sui canoni di leasing

La base di calcolo della maggiorazione è il costo del bene sostenuto dal concedente (la società di leasing), cioè il prezzo di acquisto dal fornitore al netto di IVA. Non si calcola sui canoni complessivi pagati dall’impresa utilizzatrice.

Questo perché i canoni includono anche una componente di interessi e oneri finanziari che non fa parte del costo del bene e va quindi esclusa dalla base di calcolo dell’agevolazione.

Esempio di calcolo: acquisto diretto vs leasing

Ipotizziamo un investimento in un macchinario 4.0 del costo di 200.000 euro (Allegato IV), con coefficiente di ammortamento fiscale del 20% (quindi 5 anni di ammortamento ordinario), aliquota di maggiorazione +180% (primo scaglione).

Maggiorazione totale: 200.000 × 180% = 360.000 euro Base fiscale complessiva: 200.000 + 360.000 = 560.000 euro Risparmio fiscale totale (IRES 24%): 360.000 × 24% = 86.400 euro

Acquisto direttoLeasing finanziario
Periodo di deduzione della maggiorazione5 anni (ammortamento ordinario)2 anni e mezzo (metà del periodo tabellare)
Risparmio fiscale annuo medio17.280 euro34.560 euro
Risparmio fiscale totale86.400 euro86.400 euro

Il beneficio complessivo non cambia. Cambia il ritmo con cui l’impresa lo incassa: con il leasing, il risparmio fiscale medio annuo raddoppia, perché si concentra in metà del tempo. Per un’impresa che vuole liberare liquidità nei primi anni dell’investimento, questo effetto può pesare più della differenza tra costo del leasing e costo del finanziamento tradizionale.

Nota: l’esempio è semplificato a fini illustrativi e non tiene conto di maxicanone, prezzo di riscatto, IRAP e altre variabili contrattuali specifiche. Per un calcolo puntuale sul tuo caso, richiedi una simulazione personalizzata.

Comunicazione GSE: cosa cambia con il leasing

La procedura di accesso resta la stessa dell’acquisto diretto (comunicazione preventiva, di conferma, di completamento tramite piattaforma GSE), con alcune differenze operative:

  • tutte le comunicazioni obbligatorie sono a carico dell’impresa utilizzatrice, non della società di leasing
  • per la comunicazione di conferma è sufficiente avere il contratto di leasing sottoscritto.
  • ai fini del rispetto delle scadenze temporali dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene, non la data di sottoscrizione del contratto di leasing

Cumulabilità con la Nuova Sabatini

L’iperammortamento in leasing è cumulabile con la Nuova Sabatini: la base di calcolo della maggiorazione va ridotta dell’importo del contributo Sabatini eventualmente ricevuto sullo stesso investimento.

Questa combinazione è particolarmente efficace per le PMI che vogliono ridurre l’impatto finanziario iniziale dell’investimento mantenendo comunque accesso pieno al beneficio fiscale dell’iperammortamento.

Errori da evitare

  • Confondere leasing operativo e finanziario: solo il secondo dà diritto al beneficio
  • Calcolare la maggiorazione sui canoni totali invece che sul costo del bene sostenuto dal concedente
  • Trascurare la verifica dell’interconnessione: anche per i beni in leasing resta obbligatoria la perizia tecnica asseverata che attesti le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale

Risorse utili

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.