Nuovo Iperammortamento 2026

L’iperammortamento 2026 è l’agevolazione fiscale che sostituisce il credito d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per gli investimenti in beni strumentali 4.0, in vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (Legge di Bilancio 2026, art. 1 commi 427-436). A differenza del vecchio credito d’imposta, non si compensa in F24: consiste in una maggiorazione del costo fiscale del bene, che aumenta le quote di ammortamento deducibili in dichiarazione dei redditi.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il GSE continuano a chiamare la piattaforma operativa “Transizione 5.0” (NPTR5, Nuovo Piano Transizione 5.0): stesso portale, stesse comunicazioni preventive, ma meccanismo di beneficio diverso da quello del credito d’imposta 2024-2025. Se hai cercato “Transizione 5.0” sei nel posto giusto: in questa guida usiamo “iperammortamento” perché è il nome tecnico corretto dello strumento oggi in vigore.

ANDAMENTO COMUNICAZIONI PREVENTIVE
Al 22 giugno 2026 risultano presentate 3100 comunicazioni preventive per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi. (Fonte: Intervento GSE su webinar Confindustria)

Beneficiari

Possono accedere all’ipermammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Agevolazione

Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
    • a)moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento
    • b)moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell’Unione  europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella  almeno  pari al 24,0 per cento.

Percentuale di maggiorazione del costo:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
  • +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
  • +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)

Modalità operativa

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

1. FASE PRELIMINARE: PRENOTAZIONE

  • Invio Comunicazione Preventiva per ogni struttura produttiva.
  • Contenuto: Dati impresa, tipologia investimenti (Allegati IV/V Autoproduzione FER), importo previsto e calcolo maggiorazione.
  • Esito: Il GSE verifica e conferma la disponibilità delle risorse.

2. FASE INTERMEDIA: CONFERMA (Entro 60 gg)

  • Invio Comunicazione di Conferma entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE.
  • Requisito: Pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

3. FASE CONCLUSIVA: COMPLETAMENTO (Entro 15/11/2028)

  • Invio Comunicazione di Completamento alla fine dell’investimento (massimo entro 15 novembre 2028)

Documenti necessari

(dalla bozza del decreto attuativo)

  • Perizia Tecnica Asseverata  che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione. Nota: Per qualsiasi valore dei beni.
  • Certificazione Contabile rilasciata da revisore legale per l’effettivo sostenimento delle spese.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)

Gestione dei beni acquistati

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Operatività

La norma è in vigore per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi che interverranno unicamente sulle modalità operative.

Risorse utili

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.