E’ stata approvata al senato la legge di bilancio per il 2026. Il testo è quindi ormai definitivi. Viene quindi confermata la reintroduzione dell’iperammortamento in sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0.
Con questa novità vengono sensibilmente aumentate le aliquote dei beni industria 4.0 anche se i tempi di godimento del beneficio, per le caratteristiche di questo nuovo beneficio, saranno più lunghi.
Da segnalare che “rientra” nell’iper ammortamento il software 4.0 che era stato escluso degli incentivi 4.0 nel 2025.
MODIFICHE SUI BENI EXTRA EU
Con l’articolo 7 del DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 è stato eliminato il vincolo della provenienza europea dei beni ai fini della fruizione della agevolazione. Attenzione che rimane il vincolo della provenienza per i moduli e le celle fotovoltaiche e l’iscrizione nelle categorie b) e c) dell’elenco ENEA.

Scheda
Iperammortamento 2026
Beneficiari
Possono accedere all’ipermammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:
- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
- a)moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- b)moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Percentuale di maggiorazione del costo:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
- +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)
Modalità operativa
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Procedura ricavata dalla bozza del decreto attuativo
1. FASE PRELIMINARE: PRENOTAZIONE
- Invio Comunicazione Preventiva per ogni struttura produttiva.
- Contenuto: Dati impresa, tipologia investimenti (Allegati IV/V Autoproduzione FER), importo previsto e calcolo maggiorazione.
- Esito: Il GSE verifica e conferma la disponibilità delle risorse.
2. FASE INTERMEDIA: CONFERMA (Entro 60 gg)
- Invio Comunicazione di Conferma entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE.
- Requisito: Pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
3. FASE CONCLUSIVA: COMPLETAMENTO (Entro 15/11/2028)
- Invio Comunicazione di Completamento alla fine dell’investimento (max 15 novembre 2028)
Documenti necessari
(dalla bozza del decreto attuativo)
- Perizia Tecnica Asseverata che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione. Nota: Per beni < 300.000 € può essere sostituita dalla dichiarazione legale rappresentante.
- Certificazione Contabile rilasciata da revisore legale per l’effettivo sostenimento delle spese.
- Certificato/Dichiarazione di Origine che attesti che il bene è prodotto nello Spazio Economico Europeo (requisito UE).
arti incorporati nel software non rilevano ai fini del calcolo della percentuale di origine.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)
Gestione dei beni acquistati
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Operatività
La norma è in vigore per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi che interverranno unicamente sulle modalità operative.
Risorse utili
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Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.





