E’ finalmente uscita la tanto attesa Circolare 9/E del 23/7/2021 Agenzia delle Entrate che fornisce i chiarimenti a lungo attesi in merito alle novità relative al Credito di Imposta Industria 4.0.
La circolare inizia chiarendo che, considerate le numerose analogie con la disciplina del super e iperammortamento, i chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d’imposta industria 4.0 per quanto compatibili.
Il chiarimento è particolarmente importate vista l’estensione di analisi che era a suo tempo stata svolta dalla circolare congiunta MISE e Ade del 2017.
Importante anche il riconoscimento che “la menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 [Legge di Bilancio 2021], si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0””
Riportiamo qui di seguito i principali temi affrontati rimandando alla lettura complessiva della Circolare 9/E del 23/7/2021 per ulteriori approfondimenti
- APPLICAZIONE DI INDUSTRIA 4.0 ALLA RETE DI IMPRESE
- Rete Soggetto
- Rete Contratto
- SOVRAPPOSIZIONE DELLE DISCIPLINE AGEVOLATIVE PRIMA E DOPO IL 16 NOVEMBRE 2020
- RILEVANZA DELL’IVA INDETRAIBILE
- CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
- REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC
- UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA OLTRE IL 3° ANNO
- UTILIZZO IN UN’UNICA QUOTA OPZIONALE
- RITARDO NELL’INTERONNESIONE
- OPERAZIONI STRAORDINARIE
- PARTECIPANTI AD ENTI “TRASPARENTI”
- SOCI DI SOCIETA’ COOPERATIVE
- RISORSE UTILI
APPLICAZIONE DI INDUSTRIA 4.0 ALLA RETE DI IMPRESE
La nuova circolare riprende quanto già espresso per l’utilizzabilità del credito di imposta industria 4.0 da parte delle reti di impresa.
In particolare distingue l’utilizzabilità e le modalità di utilizzo in base alla tipologia di rete.
Rete Soggetto
Avendo soggettività tributaria e rientrando tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva, l’utilizzabilità del credito di imposta industria 4.0 è ammissibile direttamente in capo alla rete.
Rete Contratto
Poiché l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
In questo caso quindi saranno le singole imprese retiste a poter usufruire del credito di imposta industria 4.0.
Ciò posto, con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una “rete-contratto”, possono verificarsi due ipotesi:
- 1) l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune;
- 2) l’investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall’impresa “capofila” che opera senza rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto al credito d’imposta sulla quota parte del costo di propria competenza.
Considerato che la verifica del rispetto del tetto massimo di investimenti ammissibili va fatta in capo a ogni impresa retista, è il caso di precisare che non rileva la circostanza che l’importo degli investimenti fatturati o “addebitati” all’organo comune ecceda la soglia massima normativamente fissata.
Nella circolare viene poi ammessa l’utilizzabilità del credito di imposta in caopo alle STP titolari di reddito d’impresa
SOVRAPPOSIZIONE DELLE DISCIPLINE AGEVOLATIVE PRIMA E DOPO IL 16 NOVEMBRE 2020
In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 20167, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di bilancio 2020).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.
- Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
- Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
RILEVANZA DELL’IVA INDETRAIBILE
Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si fa presente che, con riferimento alle precedenti misure del super e dell’iper ammortamento, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Ciò posto, attesa la sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super e dell’iper ammortamento a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuto l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali, si ritiene che non vi sia motivo di discostarsi da tale interpretazione e, pertanto, i chiarimenti resi con la circolare n. 4/E del 2017 devono ritenersi validi anche con riferimento all’ipotesi rappresentata.
Occorre fare peraltro attenzione che la somma di tutte le agevolazioni od incentivi, anche fiscali, non superi il costo del bene. (Qui un foglio di calcolo che aiuta in questo senso)
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC
Oltre al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la nuova norma prevede anche che il contribuente sia legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il DURC “irregolare”9 (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante.
Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA OLTRE IL 3° ANNO
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualora la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
UTILIZZO IN UN’UNICA QUOTA OPZIONALE
La norma per il 2021 prevede la possibilità di utilizzare il credito di imposta per i beni ordinari in un’unica quota annuale. La circolare chiarisce che, stante l’assenza di ulteriori indicazioni sul punto, si ritiene che l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenti una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.
Nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, conformemente a quanto indicato prima, si fa presente che il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.
RITARDO NELL’INTERCONNESIONE
La circolare 8/E 2021 chiarisce che nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
La norma da ultimo menzionata e le disposizioni agevolative in cui la medesima è inserita non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La circolare chiarisce che al credito d’imposta in esame si applichi il principio che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
PARTECIPANTI AD ENTI “TRASPARENTI”
In ordine al trasferimento dei crediti d’imposta delle società ai soci, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 85 del 5 marzo 2020, ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
SOCI DI SOCIETA’ COOPERATIVE
La circolare chierisce che è legittima l’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta in virtù dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza.
Nell’ipotesi di tassazione per trasparenza, l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.
Tali conclusioni valgono anche per le società cooperative che, avendone i requisiti, abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del Tuir e, pertanto, sono assimilate, ai fini della tassazione, alle società di persone. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, non potranno applicare i principi sopra menzionati e, quindi, imputare ai soci il credito d’imposta maturato in capo alle medesime.
RISORSE UTILI
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