Industria 4.0 – Circolare N.4/E Agenzia delle Entrate – 30/03/2017

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AGGIORNAMENTO 12/7/17

Sono state pubblicati in data 12/7/17 ulteriori chiarimenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (cliccare sui link per accedere direttamente ai documenti ufficiali)

FAQ iniziali

Aggiornamento 19 maggio 2017

Aggiornamento 12 luglio 2017

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Circolare 4/E

E’ stata pubblicata una nuova circolare esplicativa su super e iper ammortamento. La circolare 4/E del 30/03/2017 è stata condivisa tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

La circolare molto estesa (sono ben 110 pagine) chiarisce molti punti di incertezza e ha il pregio di entrare nello specifico, anche con alcuni esempi.

Di particolare rilevanza il “consiglio” dell’agenzia delle entrate di munirsi di un “analisi tecnica” sia nel caso sia necessaria la perizia tecnica (sopra i 500’000 euro) che nel caso dell’autocertificazione.

La circolare identifica anche i contenuti minimi che questo nuovo documento dovrà avere.

Di seguito riporto una breve sintesi dei passaggi che ritengo più interessanti. Alla fine dell’articolo, nella sezione “risorse utili” potete comunque accedere al teso completo della circolare.

CIRCOLARE 4/E DEL 30/3/2017 SU IPER E SUPER AMMORTAMENTO

La prima parte della circolare è dedicata all’illustrazione dei principi generali del Piano Nazionale Industria 4.0, delle caratteristiche peculiari e dei vantaggi che ci si attende da questa quarta rivoluzione industriale. In queste prime pagine vengono peraltro citati i vari interventi previsti oltre all’iper e al super ammortamento.

La seconda parte è invece dedicata più propriamente ai chiarimenti fiscali in merito al super ammortamento e all’iper ammortamento.

Tra le prime cose chiarite e ribadite c’è al possibilità di agevolazione anche per i  beni acquistati in leasing che anzi godono di una condizione di favore legata alla possibilità di ridurre della metà le tempistiche per l’ottenimento del beneficio.

BENEFICIARI DI SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO

Una precisazione è fatta poi in ordine ai beneficiari di queste due agevolazioni:

Super ammortamento : titolari di reddito di impresa e esercenti arti e professioni

Iper ammortamento : solamente i titolari di reddito di impresa

Imprese residenti in Italia e stabili organizzazioni

Si applica anche in relazione a chi utilizza il “regime di vantaggio” mentre è escluso chi adotta il “regime forfettario”

Sono escluse le imprese marittime che adottano il tonnage tax

Sono ammesse anche le imprese minori che applicano il “regime di cassa”

Per quanto riguarda l’iper ammortamento la circolare specifica:

Le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche.  

RETI DI IMPRESE E SUPER E IPER AMMORTAMENTO

La circolare si sofferma sulla descrizione del funzionamento del super ammortamento (che può peraltro essere applicato all’iper ammortamento) per il caso di applicazione alle reti di imprese.

Particolarmente significativo il richiamo poiché denota una forte attenzione allo strumento delle reti di imprese.

Riporto di seguito lo stralcio completo della circolare relativamente a questo argomento:

Nell’ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati da imprese che aderiscono al “contratto di rete” disciplinato dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell’applicazione del meccanismo agevolativo occorre distinguere a seconda che si tratti di “rete-contratto” o di “rete-soggetto”.
Nel caso in cui la rete di imprese si configuri come “rete-contratto”, vale a dire sia priva di autonoma soggettività giuridica (nonché di autonoma capacità tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti.
Nella “rete-contratto”, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti (v. circolare n. 20/E del 18 giugno 2013).
Con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una “rete-contratto”, possono verificarsi due ipotesi:
1) l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune;
2) l’investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall’“impresa capofila” che opera senza rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto al super ammortamento sulla quota parte del costo di propria competenza.
Nel caso in cui, invece, la rete di imprese dotata di fondo patrimoniale comune si configuri come “rete-soggetto”, ossia, mediante l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquisisca un’autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”.
Coerentemente con la diversa configurazione che nella “rete-soggetto” assumono i rapporti tra le imprese partecipanti e la “rete”, l’effettuazione degli investimenti è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale, pertanto, è l’impresa alla quale spetta il super ammortamento.

ESCLUSA L’IRAP

Nella circolare viene ancora una volta ribadito che la normativa sul super ammortamento e sull’iper ammortamento non produce effetti ai fini dell’IRAP

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Gli investimenti devono riguardare beni materiali strumentali nuovi (vedremo di seguito il caso dei software)

Le modalità di acquisto possono essere:

  • acquisto diretto
  • contratto di appalto
  • costruzione in economia
  • leasing

sono esplicitamente esclusi i contratti di locazione operativa o di noleggio (il beneficio potrà essere in capo al noleggiatore nel caso ricorrano i requisiti previsti)

COMODATO D’USO

Nel caso di comodato d’uso, se i beni vengono utilizzati dal comodatario a beneficio e utilità del comodante con gli stessi principi per i quali è ammessa la deducibilità fiscale dell’ammortamento, potranno essere usufruite, in capo al comodante, le maggiorazioni previste da queste agevolazioni

REVAMPING

Particolarmente interessante la posizione assunta dalla circolare riguardo al cosiddetto “revamping”, cioè alla “ristrutturazione” di macchinari usati.

In questo caso la circolare prevede che le agevolazioni possano essere utilizzate nel caso di beni complessi che comprendano anche beni usati purchè il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

L’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dall’acquirente per l’acquisto del bene.

Nel caso di costruzione in economia invece, si potrà beneficiare delle maggiorazioni dell’ammortamento sia per i componenti nuovi che per i componenti usati acquistati nel periodo di agevolazione.

Per quanto riguarda l’iperammortamento l’allegato A della finanziaria include tra i beni agevolabili: “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”

Tali dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato allegato A.
La ratio delle disposizioni sull’iper ammortamento è, quindi, anche quella di voler favorire il passaggio al modello “Industria 4.0” attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che i beni in questione (dispositivi, strumentazione e componentistica) rilevano in maniera autonoma ai fini dell’iper ammortamento, si ritiene che essi possano godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.

BENI ALL’ESTERO

I beni possono essere collocati anche all’estero purchè i relativi ammortamenti concorrano alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia

VEICOLI ESCLUSI

Per quanto riguarda i veicoli la proroga del super ammortamento non opera per “i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, cioè per:
1) i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico

2) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

Sono invece ammessi all’incentivo i veicoli che sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali (anche per le autovetture delle imprese che effettuano autonoleggio)

TEMPISTICHE

il periodo di vigenza dell’agevolazione va dal 1/1/2017 al 31/12/2017

E’ possibile un’estensione temporale al 30/06/2018 a condizione che:

  1. l’ordine risulti accettato dal venditore
  2. siano pagati acconti per almeno il 20%
  3. Nel caso di appalto occorre che entro il 31/12/17:
  4. il contratto di appalto sia sottoscrittto
  5. sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo complessivo

Per i beni realizzati in economia si tiene conto dei corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL liquidati e accettati dal committente)

Nel caso del leasing per l’estensione temporale al 30/6/18 occorre che entro il 31/12/17:

il contratto di leasing sia stato sottoscritto

sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura pari almeno al 20%

Ulteriore requisito per poter iniziare a fruire dell’iperammortamento e l'”interconnessione”

BENEFICIO

Il beneficio consiste  in una maggiorazione del 40% o del 150% del valore posto a base del calcolo dell’ammortamento che si traduce in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita

  • per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR;
  • per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Quindi nel caso del leasing è possibile “anticipare” il beneficio spalmando la quota capitale del bene in metà periodi rispetto al normale ammortamento fiscale

BENI AGEVOLABILI CON IPERAMMORTAMENTO

I beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende che possono usufruire dell’iper ammortamento sono inclusi in una apposita tabella (allegato a) e sono così raggruppati:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

INTERPELLO E PARERE TECNICO

La circolare 4/E specifica le competenze per quanto riguarda eventuali dubbi sull’applicabilità della norma:

… i soggetti interessati possono presentare, …., un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie….

Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile all’agevolazione).

SOFTWARE CON SUPERAMMORTAMENTO

Nella nuova finanziaria è previsto che ai soggetti che beneficiano del’iperammortamento sia riconosciuto il beneficio del superammortamento su alcuni beni immateriali specificatamente elencati nell’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

In particolare NON è necessario che il bene immateriali riguardi il bene materiale che usufruisce dell’ipermammortamento.

Rientrano nell’agevolazione anche i software dell’elenco acquistati a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili a bilancio tra le immobilizzazioni immateriali.

Per il software integrato (embedded) è invece previsto che entri a far parte del costo iperammortizzabile.

ANALISI TECNICA 

La circolare 4/E indica l’opportunità di una analisi tecnica anche per i beni di costo inferiore ai 500’000 euro, che attesti il soddisfacimento dei requisiti di legge.

L’analisi tecnica può essere realizzata in maniera confidenziale dal professionista e custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione.

I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:

  • Descrizione tecnica del bene
  • Descrizione delle caratteristiche obbligatorie e facoltative
  • Verifica dei requisiti di interconnessione
    • Scambio di informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute
    • Identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore

La perizia e l’analisi tecnica deve essere prodotta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione.

RISORSE UTILI

Scarica la circolare dell’agenzia delle entrate cliccando qui sotto:

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 4/E del 30/03/2017 

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Fonte: Agenzia delle entrate e Ministero dello Sviluppo Economico

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