E’ disponibile dal 5 febbraio 2025 al 8 aprile 2025 il nuovo sportello da 400 milioni di euro del Fondo Transizione Industriale che intende incentivare l’efficientamento energetico e la transizione ecologica delle imprese
Scheda
FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE
BENEFICIARI
Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale
- costituite, iscritte nel Registro delle Imprese
- che operano in via prevalente nei settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007;
AGEVOLAZIONE
TITOLO II – INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER, pari al:
- a) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 11, comma 3, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;
- b) 15% (quindici percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 11, comma 5, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38bis del Regolamento GBER, pari al il 30 % (trenta percento) delle spese ammissibili. Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, l’intensità di aiuto non può superare il 25 % (venticinque percento) delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle
zone c. L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali qualora l’investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % (quaranta percento) rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
- a) per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
- b) per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
- c) per gli investimenti realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a e b, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione del Soggetto beneficiario dall’articolo 17 del Regolamento GBER. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a) e b).
Per gli investimenti per i quali è stata richiesta l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% (trenta percento) dei costi agevolabili.
Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, di cui all’articolo 10, comma 7, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, pari al:
- a) 45% (quarantacinque percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;
- b) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.
TITOLO III – INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, pari al 40% (quaranta percento) dei costi agevolabili.
La predetta intensità può essere aumentata:
- a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate all’articolo 12, comma 3, del presente decreto.
INVESTIMENTI AMMESSI
TITOLO II – INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
- a) di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER;
- b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
Ai fini di cui al comma 1, il risparmio energetico è pari alla quantità di energia risparmiata, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda e una stima dopo l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto del programma di investimenti, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore della norma in questione.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente titolo, i programmi di investimento di cui al comma 1, lettera b), qualora attuati nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 14 del Regolamento GBER:
- a) devono prevedere interventi incidenti sostanzialmente sul processo produttivo attuato nell’unità produttiva, non potendo ad esempio, essere limitati alla mera sostituzione di un macchinario o all’introduzione di una componente specifica nel processo produttivo;
- b) non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
- c) devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- d) devono prevedere l’apporto da parte del Soggetto beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % (venticinque percento) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- e) devono essere proposti da un soggetto che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento medesimo.
In alternativa a quanto previsto al comma 1, su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo e del regime SA.109439 approvato dalla Commissione europea in data 12 luglio 2024. Ai predetti fini i programmi di investimento:
- a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% (venti percento) in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- c) devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;
- d) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell’Unione in vigore;
- e) non devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione che siano destinati a beni non precedentemente prodotti dai Soggetti beneficiari.
Ai fini determinazione della percentuale di riduzione del consumo energetico di cui al comma 5, lettera a) si deve tenere conto:
- a) dei soli consumi derivanti direttamente dall’investimento sovvenzionato;
- b) fatti salvi gli aumenti della capacità produttiva di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima tipologia di produzione e dell’equivalenza della produzione;
- c) del livello di consumo energetico previsto a seguito dell’intervento e di quello medio registrato nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione.
I programmi di investimento di cui al comma 1, anche qualora sostenuti nell’ambito del Quadro temporaneo di cui al comma 5, possono altresì prevedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER e per un importo non superiore al 40% (quaranta percento) del complessivo programma di investimento ammissibile ai sensi del presente Titolo, interventi volti alla realizzazione di:
- a) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;
- c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;
- d) impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui alle lettere che precedono.
Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell’energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.
TITOLO III – INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
- a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
Ai fini di cui al comma 1, i programmi di investimento possono essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:
- a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER; o
- b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Ai fini dell’applicazione dei predetti articoli, i programmi devono prevedere interventi incidenti sostanzialmente sul processo produttivo attuato nell’unità produttiva, non potendo ad esempio, essere limitati alla mera sostituzione di un macchinario o all’introduzione di una componente specifica nel processo produttivo.
I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore della norma in questione.
I programmi di investimento realizzati ai sensi del comma 2, lettera a), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse, e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
- a) migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
- i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal Soggetto beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell’energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
- ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
- b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal Soggetto beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;
- c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal Soggetto beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, il progetto deve riguardare l’implementazione di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia a livello dell’Unione europea. A tal fine l’impresa proponente è tenuta a fornire, in sede di presentazione delle domanda, dettagliati elementi concernenti la tecnologia applicata e i suoi elementi di novità rispetto alla diffusione a livello unionale, anche attraverso la presentazioni di brevetti, studi di settore o ricerche interne, e la sua redditività con riferimento ai tempi di ritorno degli investimenti proposti in assenza di aiuto, che dovranno risultare superiori a quelli previsti per investimenti di natura ordinaria.
SPESE AMMISSIBILI
- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
c) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 400 milioni di euro
Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse e’ riservata alle imprese energivore.
Una quota pari al 40% delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese del Sud.
OPERATIVITA’
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
SCADENZA
Apertura sportello dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
Bando particolarmente complesso. E’ Consigliabile avviare la pratica già adesso.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE
RISORSE UTILI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE
Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.