Finanza Agevolata per Imprese: Cosa Devi Sapere

La finanza agevolata non premia i progetti migliori: premia i comportamenti che lo Stato e l’Unione Europea hanno scelto di incentivare. Ma anche il progetto giusto può restare escluso se non rispetta requisiti precisi: l’ammissibilità del soggetto richiedente, le cause di esclusione previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, la natura delle spese sostenute. Questa pagina raccoglie le domande più frequenti sui requisiti di accesso, con le fonti normative verificate una per una. Per il quadro generale su cos’è la finanza agevolata e quali ambiti vengono incentivati, trovi la guida completa nella pagina Finanza Agevolata.

Credo sia opportuno riportare qui di seguito i criteri generali di funzionamento della finanza agevolata in modo da poter avere un riferimento sulle principali criticità e poter andare a verificare puntualmente nel singolo bando o norma di incentivo la soluzione alla potenziale criticità.

In questa pagina trovi le domande più frequenti che ci vengono rivolte dai nostri clienti e che rappresentano i principali dubbi di chi si approccia alla finanza agevolata.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE?

Per poter partecipare ai bandi di finanza agevolata molto spesso sono richiesti alcuni requisiti quali:

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. Nel caso si ritenga o si tema di trovarsi in una di queste situazioni occorre analizzare  il bando o la norma di agevolazione con l’aiuto di un legale o con un esperto di settore.
  • non essere un’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL) ed essere regolari nei versamenti (DURC regolare)
  • in alcuni bandi e richiesto di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal Bando, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/1060
  •  in alcuni bandi di alcune regioni occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di condanne “gravi”)
  • in alcuni bandi (la maggior parte) è richiesto di aver stipulato la Polizza Catastrofale obbligatoria per legge (qui un approfondimento)

COSA SIGNIFICA ADEGUATA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA FINANZIARIA E OPERATIVA?

Come abbiamo visto, in alcuni bandi è richiesto che il beneficiario dimostri di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione del progetto.

Il riferimento normativo per il ciclo di programmazione 2021-2027 è l’articolo 73, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che ha sostituito il precedente Regolamento (UE) 1303/2013, valido per il periodo 2014-2020. La norma stabilisce che l’Autorità di Gestione, nella selezione delle operazioni:

d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria

Nella prassi attuativa italiana, questo requisito si traduce nell’accertamento che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni del sostegno prima dell’approvazione dell’operazione: lo stesso principio già previsto dal regolamento precedente, ora con base normativa aggiornata.

COSA SONO I REQUISITI ONORABILITA’?

Anche in questo caso riportiamo qui di seguito a titolo di esempio i requisiti di onorabilità previsti dalla Regione Veneto con la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

Art. 1

1.   Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a)   un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b)   un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

COSA SIGNIFICA IMPRESA IN DIFFICOLTA’?

Qui di seguito la definizione di Impresa in difficoltà secondo l’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

«impresa in difficoltà»: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER FINANZA AGEVOLATA?

Anche in questo ambito ci sono dei criteri generali che ci aiutano ad orientarci meglio nella finanza agevolata. La principale distinzione da fare è tra spese correnti/operative (OPEX: OPerational EXpenditure) e spese per investimenti (CAPEX : CAPital EXpenditure)  link wikipedia

In linea generale i bandi finanziano ed incentivano le spese per investimenti. Solo in alcuni casi vengono finanziate anche le spese correnti, ad esempio nei bandi per l’avvio di impresa o nei bandi che finanziano “progetti” per nuovi business.

Sono quasi sempre escluse le spese per la consulenza finalizzata al supporto alla presentazione della domanda.

Anche l’IVA è in generale esclusa dagli incentivi salvo alcuni casi specifici nei quali l’IVA costituisce costo per il beneficiario ed è prevista questa situazione da bando.

Questa criticità va tenuta in considerazione perché, essendo l’aliquota generale del 22%, ha certamente un significativo impatto finanziario soprattutto quando si tratta di startup o di aziende abitualmente a credito di IVA.

E’ POSSIBILE AGEVOLARE BENI IN LEASING O A NOLEGGIO?

Altre spese generalmente escluse dai bandi e dagli incentivi sono quelle sostenute tramite leasing o noleggio.

Occorre quindi trovare espressamente richiamata questa possibilità nella norma (es. la Nuova Sabatini ammette anche il leasing così come anche il credito di imposta industria 4.0 perché espressamente previsto)

In alcuni bandi è parzialmente ammesso il leasing per le sole quote ricadenti nel periodo previsto dal bando per l’esecuzione del progetto (1/2 anni) con evidenti forti limitazioni nel vantaggio.

Anche il noleggio è solitamente escluso perché rientra tra le spese operative.

POSSO ACQUISTARE BENI O SERVIZI DA SOCIETA’ CORRELATE O DA PARENTI?

Attenzione a chi è la controparte nelle spese. Il principio generale è che le spese siano sostenute a normali condizioni di mercato. Per questo ci sono vincoli ad acquistare beni o servizi da aziende collegate o associate, da aziende riferibili a parenti o da parenti stessi.
Nel caso ci si trovi in queste situazioni occorre verificare puntualmente nel bando quali sono le indicazioni specifiche.

Questo è un’esempio di indicazione che può essere trovato all’interno dei bandi di finanza agevolata:

“non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti,12 nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti;”

Naturalmente va fatto riferimento allo specifico bando che può essere più o meno stringenti o prevedere specifiche procedure come ad esempi l’effettuazione di perizie.

QUANDO POSSO SOSTENERE LA SPESA PERCHE’ SIA AMMISSIBILE?

In linea generale i bandi precedono che le spese siano sostenute dopo la presentazione della domanda. Questo criterio generale e declinato di volta in volta.

prima si chiede e poi si fa

HAI ALTRE DOMANDE O DUBBI?

Se hai altri dubbi e domande sulla finanza agevolata, scrivile nei commenti qui sotto e se saranno di interesse generale amplierò questo articolo inserendone le risposte.

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