FAQ Transizione 5.0: Aggiornamento al 2 novembre 2024

Sommario

1. Caratteristiche del Piano Transizione 5.0



1.1. D. Qual è l’obiettivo del Piano Transizione 5.0? 08/10/2024


R. Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di
produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Qui la scheda di riepilogo del Credito d’imposta Transizione 5.0


1.2. D. Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0? 08/10/2024


R. Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.d.
Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto attuativo del
Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 luglio 2024 (DM “Transizione 5.0”). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made
in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito
istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della
nuova disciplina agevolativa. Nel dettaglio la predetta circolare contiene istruzioni operative
per l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili, quali: l’individuazione degli
investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i
requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da
fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione
e gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura di accesso al credito
d’imposta e la relativa documentazione da allegare.


1.3. D. In cosa consiste il Piano Transizione 5.0? 08/10/2024


R. La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di
innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad
oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio
d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di
conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive
localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi
interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi
permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti
rinnovabili e per spese di formazione.


1.4. D. Qual è la dotazione finanziaria del Piano Transizione 5.0? 08/10/2024


R. Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.


1.5. D. Cosa si intende per data di avvio del progetto? 08/10/2024


R. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo
di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini
e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in
funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.


1.6. D. Quando il progetto si intende completato? 08/10/2024


R. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo
investimento che lo compone:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste
dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento
dell’esame finale.

2 Procedura per l’accesso all’agevolazione


2.1. D. Chi può accedere all’agevolazione? 08/10/2024


R. Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla
forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la
determinazione del reddito d’impresa.
Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura
concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi
speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori.


2.2. D. Qual è la procedura per accedere all’agevolazione? 08/10/2024


R. L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione
5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare
“Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:


i. Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la
comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione,
contenente le informazioni necessarie ad individuare:

  • il soggetto beneficiario;
  • il progetto di innovazione;
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
  • l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.


Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata
digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti.


ii. Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione
preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei
documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi
ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite
delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla
comunicazione preventiva.


iii. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del
credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una
comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini
accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui
agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni
materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo.


iv. Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione,
previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.


v. Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di
innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28
febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le
informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa
la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti
effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto
degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro:

  • dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli
    investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
  • dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM
    “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione
    5.0”.


vi. Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della
completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite
massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta
utilizzabile in compensazione.
Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è
disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.


2.3. D. Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post? 08/10/2024


R. I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo
la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali
e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed
efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e
comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.


2.4. D. Chi può rilasciare la perizia asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura? 08/10/2024


R. La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti
nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un
attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il
bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o
all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura.


2.5. D. Quale documentazione l’impresa è tenuta a conservare? 08/10/2024


R. L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo,
tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle
dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica.
In particolare, l’impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di
innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la
certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati.


2.6. D. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della
comunicazione preventiva?


R. La comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e
dichiarazioni:
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000,
precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale
Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
· Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
· Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
· Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei
consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
· Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del
rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità
rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
· Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
· Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.


2.7. D. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di comunicazione di
completamento del progetto di investimento? 08/10/2024


R. La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione e dichiarazioni:
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000,
precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale
Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
· Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
· Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I – Delega
per l’invio delle comunicazioni);
· Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII – Schede tecniche
DNSH (A,B,C,D,E F1,F2);
· Certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a
quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente
dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il “Modello di
certificazione ex post” (Allegato X – Certificazione ex post);
· Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
· Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del
decreto ministeriale “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui
all’articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V – Attestazione di possesso della Perizia
tecnica e della Certificazione contabile);
· Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio
della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da
organismo di certificazione accreditato Accredia);
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il
modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III- Dichiarazione
di terzietà del valutatore indipendente);
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta
secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV –
Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
· Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati
per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le
caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181;
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati
titolare effettivo” (Allegato II – Dichiarazione dati titolare effettivo).
L’Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli
altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di
costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla
Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle
disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla
comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell’ambito
delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di
poter acquisire tale documentazione.


2.8. D. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione? 08/10/2024


R. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più
strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa
struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste
in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa
struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della
comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa
beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi
ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento
all’anno di completamento dei progetti di innovazione.


2.9. D. Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH? 08/10/2024


R. L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l’accesso al
contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale
nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).
Nelle fasi di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di
innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con
riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a
ciascun settore di intervento.
La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica
“Transizione 5.0” sulla base dei dati caricati dall’impresa Beneficiaria, accompagnata dalle
pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune.
L’eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di
successivi controlli e audit.


2.10. D. É possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione? 08/10/2024


R. Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex
post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento
modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente
    previste;
  • aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica
    diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli
    impianti medesimi;
  • attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
  • variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione
    dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
    In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e
    presenti eventualmente una nuova richiesta.

2.11. D. Per la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione (DM Transizione 5.0, art. 12, comma 4), è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene? 08/10/2024


R. No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che
l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in
beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di
autoproduzione.
Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per
l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti
può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei
fornitori dell’impianto di autoproduzione.


2.12. D. Entro quando è possibile effettuare l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione? 08/10/2024


R. L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni
strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024
sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro
il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.
L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è
necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata,
come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro,
dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere
trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare
Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e
della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite
l’apposita Piattaforma informatica.


2.13. D. Se l’intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la
comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post? 08/10/2024


R. In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione
del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato
completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio
della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di
“Conferma 20%”.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale TR5” disponibile nella
sezione “documenti” della pagina “Transizione 5.0” del sito del GSE.


2.14. D. Per l’inoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato l’indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale? 02/11/2024


R. Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla
propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.


2.15. D. Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0 previsto dall’art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024? 02/11/2024


R. Sì, tra i soggetti beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0, previsti dall’art. 3 del DECRETO 24
luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attività svolte dalle ESCO,
in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo
particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0.
Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica
sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo.
La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro
per la concessione dell’incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il
servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico.
Quindi:
•beneficiario dell’incentivo: la ESCO, che realizza l’investimento e implementa il
miglioramento energetico.
•oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell’azienda cliente, sui quali la
ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell’incentivo mentre contribuiscono
all’efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e
innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.


2.16. D. Con riferimento all’articolo 12 comma 4: “a seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’ effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’art. 6 sia degli investimenti di cui all’art.7.”, se l’impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l’emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell’avvio dell’investimento? 02/11/2024


R. Sì, la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di
Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di
avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra
utilizzatore e società di leasing.

3. Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232


3.1. D. Quali sono gli investimenti agevolabili nell’ambito del piano Transizione 5.0 e quali condizioni devono possedere? 08/10/2024


R. Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio
2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti, tramite i quali è
conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3
per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento non inferiore al 5 per cento, effettuati in:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla
    legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della
    produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal
    citato allegato (c.d. “5+2 requisiti” laddove richiesti ovvero il requisito
    dell’interconnessione);
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla
    legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se
    acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende
    investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti
    che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi
    energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono
    meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati
    anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
    Sono, inoltre, agevolabili:
  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
    finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
    all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli
    impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al
    consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione
    del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché
    coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli
    investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di
    energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il
    limite di 300 mila €.
    Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura transizione
    5.0. le medesime esclusioni dell’agevolazione transizione 4.0, disciplinate dalla legge n. 178
    del 30 dicembre 2020 all’articolo 1, comma 1053, secondo cui non risultano ammissibili:

  • veicoli ex art. 164, comma 1 del Tuir;
  • beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% ex D.M. 31.12.1988;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa
    nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei
    trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
    raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
    smaltimento rifiuti se, ai sensi dell’art 5, comma 2, del DM “Transizione 5.0”: a)
    l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi
    assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; b) sono previsti
    meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito,
    comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che
    sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
    Non sono in nessun caso agevolabili nell’ambito del Piano gli interventi che violino il principio
    di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH), come specificato dal comma 6
    dell’articolo 38 e dal capitolo 4 della circolare operativa, pubblicata sul sito del Ministero delle
    Imprese e del Made in Italy.

3.2. D. La sostituzione di una trattrice agricola a cingoli da STAGE I a STAGE V è consentita anche nel caso in cui aderente alla definizione del reg. UE 167/2013 ma omologata secondo direttiva macchine? 08/10/2024


R. Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013
ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg.
UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE.
Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale non vi sia
differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio
da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.


3.3. D. Gli impianti di illuminazione e i sistemi di gestione degli impianti di illuminazione sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232? 08/10/2024


R. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi
5 e 6, ha escluso l’eleggibilità degli impianti generali al servizio dell’edificio, e, in particolare,
degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di
produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione
artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre
per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo
la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale).
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione, si ritiene che tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio
dell’energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di
cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, neanche con riferimento alla voce 8
del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione,
l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni”). Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia
delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell’ambito della voce in questione rientrano solo “quelle
soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo” e
dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e
non di impianti produttivi in senso stretto.


3.4. D. I compressori di aria e i sistemi di gestione delle centrali di aria compressa sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232? 08/10/2024


R. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi
5 e 6, ha escluso l’eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si
configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli
impianti di ricarica di bombole di aria compressa).
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di
produzione dell’aria compressa, la stessa circolare, al paragrafo 5, chiarisce che tali sistemi
possono essere riconducibili tra i beni di cui alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A
(“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), precisando che
tale inclusione – fatto salvo quanto detto in precedenza – non riguarda il costo di acquisizione
dei compressori, che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato.


3.5. D. È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell’ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell’incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas? 08/10/2024


R. Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad
attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle.
Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell’esempio proposto, non rileva il fatto che
tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti
combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene
è pertanto agevolabile.


3.6. D. È possibile agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili? 08/10/2024


R. Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’incentivo Transizione 5.0
delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal
Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di
combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si
intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.


3.7 D. È possibile agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali? modificata 02/11/2024


R. I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento
UE2016/1628, per poter fruire dell’incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti
già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto
riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge
232/2016), anche le seguenti condizioni:

  • L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  • L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
  • La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o
    precedenti) a Stage V.
    Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto
    del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente
    identificato con motore Stage I (o precedente).
    Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei
    veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.


3.8 D. In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito? 02/11/2024


R. Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è
obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.
Anche se l’alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali
che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in
sede di eventuale accertamento.
L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione
trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle
normative e ridurre il rischio di contestazioni future.


3.9 D. Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall’eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dell’erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all’allegato A? 02/11/2024


R. Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione
in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino
dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi
e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi
energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni
intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e
per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche)
salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili
in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri,
ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente
dell’energia.


3.10 D. Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione d’uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell’articolo 3 del regolamento?? 02/11/2024


R. Sì, le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le
raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dell’incentivo, alle stesse condizioni
previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del
Decreto Attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono
marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate all’uso agricolo e/o forestale,
indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale.
Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di “veicolo agricolo e
forestale” o di “trattore” (come da punto 8, articolo 3 del regolamento 167/2013), sono
comunque considerate ammissibili all’agevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati
per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.
A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza
trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine
agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche
lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario
lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera “combinata” dal trattore con attrezzature
trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole,
poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella
definizione stretta di trattori.
Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come
trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per l’incentivo, a
condizione che rispettino i requisiti di base relativi all’utilizzo in ambito agricolo e forestale.

4. Calcolo del risparmio energetico


4.1 D. Cosa si intende per struttura produttiva? 08/10/2024


R. Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da
una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle
contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di
realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la
completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica,
funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.


4.2 D. Cosa si intende per processo produttivo? 08/10/2024


R. Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l’insieme di attività
correlate o interagenti e integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici,
fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse
(input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte
essenziale di essi (output del processo).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo
che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema
logistico di produzione.


4.3 D. Cosa si intende per processo produttivo interessato dall’investimento? 08/10/2024


R. Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il
processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli
investimenti agevolabili. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.1 della circolare
operativa.


4.4 D. Come si calcola la riduzione dei consumi energetici? 08/10/2024


R. La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi
energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e
immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio
del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato
dall’investimento (per il dettaglio si veda il Capitolo 2 della Circolare Operativa). La riduzione dei
consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed
immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.


4.5 D. Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura
produttiva, cosa si intende per “esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto”? 08/10/2024


R. Per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno
solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il
15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.
Nella valutazione dei consumi riferibili all’esercizio precedente, sarà possibile tener in
considerazione l’impatto di eventuali variabili dinamiche (ad esempio: chiusura temporanea di
un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione, variazioni anomale e imprevedibili
dei volumi produttivi non dipendenti dall’impresa, interruzioni della produzione dovute a eventi
pandemici), tramite opportuna normalizzazione.


4.6 D. Come si calcolano i consumi energetici dell’esercizio precedente per imprese di nuova costituzione? 08/10/2024


R. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

  • la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a
    ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”,
    almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri
    dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni
    precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  • la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni
    alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla
    lettera a);
  • la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo
    interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
    Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima
    dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti
    realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.

4.7 D. Il calcolo della riduzione dei consumi energetici relativi al progetto di innovazione può riguardare indistintamente la struttura produttiva o il processo interessato dall’investimento? 08/10/2024


R. È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei
consumi energetici – struttura produttiva o processo interessato dall’investimento – salvo
qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo:
in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.


4.8 D. La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve
considerare anche l’eventuale investimento finalizzato all’autoproduzione? 08/10/2024


R. Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a
quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le
percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della
struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i
predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta
possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui
effettuare il calcolo dell’incentivo.


4.9. D. Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente? 08/10/2024


R. Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un
processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio
energetico potrà essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene
da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei
beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con
riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai
volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Si supponga di voler effettuare un progetto di innovazione in una struttura produttiva costituita
i due processi produttivi riportati nella Figura seguente:
Nel caso in esame, il progetto di innovazione riguarda l’acquisto del componente 1f che va ad
integrare il “Processo Produttivo 2”, aggiungendosi ai componenti esistenti 1d e 1e,
ampliandone la capacità produttiva.
Il processo interessato potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento
(“Componente 1f”) in quanto questo garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input
nell’output di processo.
Il risparmio energetico conseguibile potrà essere calcolato nel seguente modo:
· determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni esistenti
(nell’esempio i beni 1d e 1e), ottenendo il consumo energetico del bene virtuale e
determinando quindi il relativo indicatore di prestazione energetica medio riferibile alla
variabile operativa;
· determinando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di
investimento, riferibile alla medesima variabile operativa;
· effettuando la stima della riduzione dei consumi energetici, mediante la differenza tra
l’indicatore di prestazione energetica del bene virtuale rispetto a quello del nuovo bene
oggetto di investimento, normalizzata sulla base delle variabili operative e dei volumi
produttivi ipotizzabili per l’esercizio successivo a quello di effettuazione degli
investimenti.


4.10 D. La Circolare Operativa, in relazione alle misure necessarie alla valutazione del risparmio energetico, richiede che gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla direttiva europea 2014/32/UE. Questo significa che i dati che l’impresa ha acquisito o può acquisire dalle macchine e dagli impianti produttivi, anche grazie ad esempio a sistemi MES o altri sistemi informativi di produzione, non sono validi? 08/10/2024


R. La Circolare Operativa prevede che gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la
determinazione del risparmio energetico siano conformi alla normativa tecnica di settore e alla
direttiva europea 2014/32/UE (c.d. Measuring Instruments Directive), che regola la
commercializzazione e l’uso di una serie di strumenti di misura nell’Unione Europea,
garantendo che siano accurati, affidabili e sicuri.
La certificazione MID, inerente alla conformità degli strumenti di misura alle norme stabilite
dalla direttiva europea 2014/32/UE, copre vari tipi di strumenti, tra cui contatori di energia
elettrica e termica, ed è volta a garantire la precisione delle misurazioni nelle transazioni
commerciali e in settori in cui è importante la misura precisa di una grandezza fisica (energia,
gas, acqua, ecc.).
In relazione ai dati energetici di cui l’impresa dispone e a quelli che possono essere generati da
opportune campagne di misura, anche in relazione alle certificazioni ex ante ed ex post previste
dall’art. 15 del Decreto del MIMIT, è necessario tener presente quanto segue:
· i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina
(non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di
produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di
riferimento e rendicontazione.

· nell’ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post,
è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da
certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l’accuratezza e l’affidabilità
delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo
le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo
modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.


4.11. D. Nell’ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, riconducibili alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico? 08/10/2024


R. La funzione di questi sistemi (tra questi, ad esempio, i sistemi di rifasamento o di
stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del
power center di bassa tensione del sito produttivo), è quella di operare una riduzione dei
consumi di energia elettrica. Tali sistemi vengono generalmente installati a monte
dell’impianto di distribuzione (in questo caso, a valle della cabina di trasformazione o del power
center) o nei punti di allacciamento elettrico di singoli processi o linee di produzione. Per tali
sistemi la determinazione della riduzione dei consumi energetici può essere fatta rapportando
i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex
post) degli stessi.


4.12. D. Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa? 02/11/2024


R. È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione
riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della
medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata
confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con
l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee
preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo
con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità
dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo
scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica
della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media
degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:


•Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione
con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una
diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
•il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una
linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.


4.13. D. Nel caso in cui l’impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di
campionamento? 02/11/2024


R. La campagna di misure non è necessariamente vincolata ad una frequenza di
campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile
idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi
normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di
prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.


4.14. D. Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la “struttura produttiva” e il “processo produttivo”? 02/11/2024


R. Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una
    fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la
    concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una
    macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad
    esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i
    trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice
    agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che
    realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo
    contratti di affitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi
    a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

4.15. D. Nel caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0? 02/11/2024


R. Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni
analoghe della prassi consolidatasi nell’ambito dell’incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la
società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve
dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione
5.0. L’obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio.
Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:


•la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del
noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti
dalla società di noleggio.
•in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale
(cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi
dell’utente del servizio di noleggio.
È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l’opzione di
verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.


4.16. D. Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è ammessa un’alternativa per determinare la riduzione dei consumi? 02/11/2024


R. Sì, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata
a un processo specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione
dell’efficienza energetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data
l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è
consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei
consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi.
Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato l’uso di un’analisi di Pareto, che
permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I
componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico,
saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale,
consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso.
Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformità
ai requisiti previsti, purché l’analisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano
documentate in modo rigoroso e trasparente.


4.17. D. Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?
02/11/2024


R. Sì, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality”
(come i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare l’analisi
al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio
risulta coerente con quanto specificato nella FAQ 4.11, in cui si chiarisce che il risparmio
energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex
post) l’installazione del sistema.
Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del
sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l’illuminazione e il
condizionamento.

Questo approccio consente una stima accurata dei benefici in termini di efficienza energetica,
considerando tutti gli utilizzi elettrici su cui il sistema di power quality ha un impatto,
direzionando così l’analisi esclusivamente su quel vettore energetico.

5. Determinazione dell’importo del credito d’imposta


5.1 D. A quanto ammonta il credito d’imposta? 08/10/2024


R. L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla
percentuale di riduzione dei consumi energetici, secondo il seguente schema.

Riduzione dei consumi a livello di stabilimentotra il 3% e il 6%tra il 6% e il 10%oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)tra il 5% e il 10%tra il 10% e il 15%oltre il 15%
Fino a 2,5 milioni35%40%45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni15%20%25%
da 10 milioni a 50 milioni5%10%15%

5.2 D. Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti
rispetto ai costi ammissibili preventivati? 08/10/2024


R. In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla
comunicazione di completamento:
· nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati
in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a
quello prenotato;
· nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di
comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in
riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.
Si ricorda che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto
di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex
ante.


5.3 D. Come si utilizza il credito maturato? 08/10/2024


R. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025
nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi
5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.

L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è
utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.


5.4. D. In fase di invio della comunicazione di completamento del progetto, è possibile indicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione? 08/10/2024


R. Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di
investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle
percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel
caso di processo interessato).
In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio
energetico comunicata in fase di completamento.
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali
minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla Misura
“Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura
“Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione
4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home
page di Area Clienti.”
Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di
investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta
viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

6. Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili


6.1 D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici? 08/10/2024


R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti
al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con
modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge
n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma
6 del Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione
rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle
lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i
pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:
i. 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella
almeno pari al 23,5 %;
ii. 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o
tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.
Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri
dell’Unione Europea.


6.2. D. Quali sono le spese ammissibili per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile? 08/10/2024


R. Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:
-i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
-i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i
misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
-gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore
di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata
tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata
come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della
Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
-i servizi ausiliari di impianto;
-gli impianti per lo stoccaggio/accumulo dell’energia prodotta.
Si specifica che, per quanto riguarda i sistemi di accumulo sono ammissibili le spese di
acquisto solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili
(sia ex novo che in caso di nuova sezione/UP); ne consegue che il sistema di accumulo dovrà
essere dimensionato esclusivamente con riferimento alla nuova potenza installata.


6.3 D. Sono previsti degli importi minimi e massimi in relazione alle spese ammissibili in investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili? 08/10/2024


R. Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle
agevolazioni concedibili sulla base:

  • della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno
    energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella
    Sezione I dell’Allegato 1 al DM “Transizione 5.0” e come ulteriormente chiarito dal
    paragrafo 3.4 della Circolare Operativa;
  • del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell’art. 7 al
    Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al
    medesimo Decreto.

6.4. D. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico? 08/10/2024


R. Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il
saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla
differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con
riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva
presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata
dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di
distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto
dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione). Inoltre, la
potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, dovrà essere ridotta del
valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.


6.5 D: Come viene determinato il credito d’imposta nel caso in cui l’impresa realizzi un
impianto di autoproduzione da fonti rinnovabili con una producibilità massima attesa
superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva? 08/10/2024


R: È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con
producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di
dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa.
In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti
necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della
producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei
costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente
installata (Tabelle 9 e 10 della Circolare Operativa).


6.6. D. È agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente? 08/10/2024


R. No. Come definito all’art. 7 del DM “Transizione 5.0” e precisato a pag. 44 della Circolare
Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono
agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti
e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e
rendicontabili.



6.7. D: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0? modificata 02/11/2024


R: Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono
agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura
produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni
strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità
dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale
(stesso codice fiscale – C.F.). Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla
struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al
quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e
dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione
esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici
o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di
autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete
italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla
Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore
a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:

  • ZONA NORD
  • ZONA CENTRO NORD
  • ZONA CENTRO SUD
  • ZONA SUD
  • ZONA CALABRIA
  • ZONA SICILIA
  • ZONA SARDEGNA.


6.8. D. Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione? 02/11/2024


La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del
Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9
dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla
misura Transizione 5.0:
-la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
-la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente
per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
-a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la
dotazione di:
•un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection
Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai
fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state
eseguite all’interno dei Paesi UE;
•di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione
ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione
accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto
dell’ispezione di fabbrica.
Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo
produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione
territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al
beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli
fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex
art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.
Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione,
dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato
dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una
dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale
conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione
con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì
provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti,
rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.


6.9. D. Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici? 02/11/2024

R. La produzione di calore tramite un impianto solare termico può essere considerata
assimilabile nell’ambito della “elettrificazione degli usi termici” o, più in generale, della
decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di
“elettrificazione” in senso stretto (poiché l’energia termica proviene direttamente dal sole e non
dall’elettricità), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire
combustibili fossili nella produzione di calore.
Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione
che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo.
Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli
impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.


6.10. D. Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di
autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0, è possibile applicare una “normalizzazione” che tenga conto di variabili e condizioni future? 02/11/2024


R. Sì, il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da
determinare in base ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio del progetto, può essere
soggetto a una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o
variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto
per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati.
La normalizzazione può considerare, ad esempio, variazioni attese nella produzione,
espansioni dell’attività, o condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es.,
modifiche climatiche rilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro, ecc.), anche in relazione ai
nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione. È
importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo
rigoroso, in modo da dimostrare la necessità di un aggiustamento del fabbisogno e, di
conseguenza, del dimensionamento dell’impianto.
Questa possibilità di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento più
realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione
5.0.

7. Formazione


7.1 D. Quali soggetti possono erogare le attività formative? 08/10/2024


R. Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia
commissionato ai seguenti soggetti esterni all’impresa:
a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso
la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede
operativa;
b) università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
c) soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE)
68/2001;
d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO
9001 settore EA 37;
e) centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge
232/2016;
f) European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della
gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea
C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. (UE) 2021/694;
g) Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

8. Cumulabilità



8.1 D. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni? 08/10/2024

R. Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi
esistenti.
In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai
medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

  • il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art.
    16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL
    60/2024.

8.2 D. L’incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato? 08/10/2024


R. No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della
disciplina comunitaria.


8.3 D. Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi? 08/10/2024


R. Si, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi. Si precisa che
per il credito d’imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis del
DECRETO-LEGGE n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: “in relazione agli interventi
di incremento dell’efficienza energetica eseguiti nell’ambito delle attività connesse
all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei
progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo
per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere
cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell’Unione
europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di
certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento”. Si precisa, ulteriormente, che tale
disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di
entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).


8.4 D. Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in che misura? 08/10/2024


R. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al
superamento del costo sostenuto.


8.5 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea? 08/10/2024


R. Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans
adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni
previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A
titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le
cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali,
finanziati o cofinanziati con:
•Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
•Fondo sociale europeo + (FSE),
•Fondo per la transizione giusta (JTF),
•Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
•Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9. Controlli e verifiche


9.1 D. Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti? 08/10/2024


R. Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la
vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni
del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale
del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi
agevolati.
Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi
l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne
dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni
giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.


9.2 D. Cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere e che devono essere trasmesse come previsto ai paragrafi 5.2 e 7.1 della Circolare Operativa? Nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, risulta incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza? 08/10/2024


R. Le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi
generali quali:

  • indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall’impresa
    che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti
    che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa
    influenzare la sua valutazione.
  • imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o
    influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi
    esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.
    Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore
    non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le
    certificazioni.

9.3 D. Un professionista abilitato, iscritto al proprio albo professionale e quindi già dotato obbligatoriamente di polizza professionale per la responsabilità civile, deve sottoscrivere una nuova polizza per poter svolgere le attività di certificazione e produrre le perizie asseverate cui all’art. 15 comma 1 del decreto attuativo 24.07.2024? 08/10/2024


R. Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un
professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal
Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. È
responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia
caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

10. DNSH

10.1 D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente? 02/11/2024


R. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto
interministeriale 24 luglio 2024:
•Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer
Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla
lettera d) sopra richiamata;
•Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers”
(PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d)
sopra richiamata.


10.2 D. Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l’implementazione di software per l’ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale? 02/11/2024


R. Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti
l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la
tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che
introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre
contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa,
con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.
In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della
logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica
rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce
effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che,
sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non
possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare,
al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel
campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio,
(“relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli,
che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva
2007/46/CE”).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato
punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili
fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5 del

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