FAQ Industria 4.0

In questa pagina di FAQ industria 4.0, trovate una raccolta delle principali domande che i clienti ci fanno in merito ad credito di imposta industria 4.0 e alle perizie per industria 4.0.

Le risposte a queste domande sono tratte dalla pagina FAQ MISE industria 4.0, da interpelli a cui risponde l’Agenzia delle Entrate e dalle circolari.

Le risposte hanno, dove possibile, un riferimento a una delle fondi citate qui sopra.

Quali sono i massimali di investimento per industria 4.0 a partire dal 2023?

La formulazione letterale del comma 1057-bis – che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente
ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio

Agenzia delle Entrate Circolare 14/e del 17/05/2022 pag. 5

In quali documenti va inserito il riferimento alla norma sui crediti di imposta?

Il comma 1062 del articolo 1 della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la
revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

La risposta all’interpello 270/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», c’è l’obbligo dell’espresso riferimento alle disposizioni in discorso.

Non è invece richiesta sul verbale di collaudo nel presupposto che sia relativo unicamente al bene agevolato, in quanto documento per sua natura non attribuibile a beni diversi da quello a cui fa riferimento.

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 270/2022

Come regolarizzare i documenti che non contengono la dicitura prevista dalla norma?

Per regolarizzare le fatture che non hanno la dicitura prevista dalla norma è sufficiente:

Per le fatture in formato cartaceo: il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Per le fatture elettroniche: il riferimento può essere riportato nella stampa del documento di spesa apponendovi la scritta indelebile con richiamo alla norma di riferimento e conservandola a norma

Per le fatture elettroniche (alternativa): Si può realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, anche eventualmente inviando il documento integrativo allo SdI, al fine di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Il termine ultimo, che preclude in ogni caso l’eventuale regolarizzazione, coincide comunque con la data di avvio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Agenzia delle Entrate Risposta Interpello n. 438/2020

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