Esrtatto dell’articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122,
2. Al fine di favorire lโapplicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dallโarticolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o
da effettuare ai fini della loro classificazione nellโambito delle attivitร di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puรฒ essere richiesta per lโattestazione della qualificazione delle attivitร di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dellโapplicazione della maggiorazione dellโaliquota del credito dโimposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonchรฉ dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo puรฒ essere richiesta a condizione che le violazioni relative allโutilizzo dei crediti dโimposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state giร constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitร amministrative di accertamento delle quali lโautore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalitร , onorabilitร e imparzialitร ed รจ istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalitร di vigilanza sulle attivitร esercitate dai certificatori, le modalitร e condizioni della richiesta della certificazione, nonchรฉ i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universitร statali, le universitร non statali legalmente riconosciute e
gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivitร di controllo previste dal comma 207 dellโarticolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dellโAmministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attivitร diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 รจ rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.