Definizione PMI: Come calcolare la dimensione di impresa

La tua azienda è una PMI o una grande impresa? Dipende anche dai legami con altre società, non solo dai tuoi numeri. Se hai soci in comune o partecipazioni incrociate in un’azienda simile, quei dati potrebbero doversi sommare ai tuoi. La normativa distingue tre categorie: impresa autonoma, nessun legame rilevante, i dati contano da soli. Impresa associata, un’altra impresa detiene tra il 25% e il 50% del capitale, i dati si sommano in proporzione. Impresa collegata, un’altra impresa ha il controllo, i dati si sommano per intero.
La classificazione corretta è decisiva per accedere alle agevolazioni riservate alle PMI (meno di 250 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni di euro).

Essere o meno PMI incide infatti sulla possibilità di accedere a molte degli incentivi ed agevolazioni messi a disposizione da Stato, e Regioni.

Oggi poi è ancora più determinate saper calcolare correttamente la dimensione di impresa poiché esistono delle norme che differenziano le intensità di contributo a seconda della dimensione di impresa (es. il bonus formazione 4.0 e voucher per l’innovation manager) ed altre norme invece che attribuiscono punteggi differenziati per le varie dimensioni aziendali (es. il Bando INAIL)

Le maggiori criticità in questa definizione vengono in particolare da:

  • calcolo del numero di dipendenti
  • calcolo della dimensione quanto esistono collegamenti di fatto o di diritto con altre imprese

Pariamo da quella che è la definizione data dal DM 18/4/2005 che recepisce le norme europee:

Art. 2.

  1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
    a) hanno meno di 250 occupati, e
    b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
  2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
    a) ha meno di 50 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
    a) ha meno di 10 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
    …..

Riepilogando quindi con schematicamente

Unità Lavorative AnnoFatturato o bilancio
Medie Imprese< 250 ULAFatturato <= € 50 milioni
o
Bilancio <= € 43 milioni
Piccole Imprese< 50 ULA Fatturato <= € 10 milioni
o
Bilancio <= € 10 milioni
Micro Imprese< 10 ULA Fatturato <= € 2 milioni
o
Bilancio <= € 2 milioni

DEFINIZIONE PMI

FATTURATO

Art. 2. Punto 5

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

TOTALE DI BILANCIO

Art. 2. Punto 5

b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;

OCCUPATI

Art. 2. Punto 5

c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Nel D.M. 18/4/2005 viene poi chiarito:

Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed
il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

Esempio:

Definizione PMI Come calcolare la dimensione di impresa

PERIODO DI RIFERIMENTO

Art. 2. Punto 6

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

NUOVE IMPRESE

Art. 2 Punto 7

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

IMPRESA AUTONOMA

Art. 3.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

9. L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
6. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.
7. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

ECCEZIONI NELLA DEFINIZIONE DI PMI

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

ATTENZIONE ALLE RELAZIONI ATTRAVERSO PERSONE FISICHE

Un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DIFFERENZE TRA LA DEFINIZIONE DI “IMPRESA UNITARIA” E GRUPPO AI FINI DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

Schema di sintesi delle differenze tra la definizione di “impresa unitaria” ai fini del “de minimis” e la definizione di “gruppo di imprese” ai fini del calcolo della dimensione di impresa.

CRITERIOREG. 2023/2831 (impresa unica De Minimis)D.M. 18/04/2005 (definizione di PMI)
Maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un altra impresaSISI
Rilevanza della partecipazione superiore al 25%NOSI
Diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazioneSISI
Influenza dominanteSISI
Controllo attraverso persone fisicheSI*SI
Localizzazione in stati diversiNOSI
presunzione che non ci sia influenza dominante qualora alcune tipologie di investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestioneNOSI
* cambio di orientamento da considerando n. 4 Reg. 2023/2831

LE SMALL MID CAP

C’è un momento, nella crescita di un’impresa, in cui i vantaggi della dimensione ridotta finiscono di colpo. Superi i 250 dipendenti, o il fatturato scavalca i 50 milioni, e da un giorno all’altro perdi l’accesso a bandi, aliquote agevolate e semplificazioni riservate alle PMI. Non gradualmente: tutto insieme, come se fino al giorno prima fossi una piccola impresa e da quello dopo una multinazionale.

La Commissione europea lo chiama effetto “cliff-edge”, il bordo del precipizio, e con la Raccomandazione (UE) 2025/1099 del 21 maggio 2025 ha provato a costruire un gradino intermedio. Nasce così la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, le small mid-cap: imprese che hanno superato le soglie della PMI ma non hanno ancora le dimensioni di una grande azienda.

I numeri, per ora, sono questi: meno di 750 dipendenti, fatturato annuo fino a 150 milioni di euro oppure totale di bilancio fino a 129 milioni.

Se la tua impresa rientra in questa fascia, la cosa da sapere è che la Raccomandazione non tocca la definizione di PMI né le soglie degli aiuti di Stato: lo dice il testo stesso, che lascia “impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato”. Quello che fa, piuttosto, è dare alle istituzioni europee e agli Stati membri una base comune per costruire misure su misura per questa fascia intermedia, in materia di finanziamenti, oneri di compliance, accesso al credito. È un lavoro ancora in corso: la Commissione ha già esteso ad alcune small mid-cap le semplificazioni previste per le PMI in ambiti come l’AI Act, e altri interventi seguiranno nei prossimi mesi.

LA DIRETTIVA (UE) 2023/2775 NON CAMBIA LE SOGLIE PMI

Negli ultimi mesi arrivano spesso domande su presunte “nuove soglie “, più alte di quelle che conosci. Il punto di partenza è reale, ma la conclusione che se ne trae di solito è sbagliata.

La Direttiva (UE) 2023/2775 ha effettivamente alzato del 25% le soglie dimensionali previste dall’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, in vigore per i bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2024. Le nuove soglie, riferite al totale dell’attivo patrimoniale e ai ricavi netti, sono queste: microimpresa fino a 450.000 euro di attivo e 900.000 di ricavi, piccola impresa fino a 5 milioni e 10 milioni, media impresa fino a 25 milioni e 50 milioni.

Qui però bisogna fermarsi un attimo, perché queste soglie non hanno niente a che fare con la definizione di PMI che usi per accedere a un bando. Riguardano un’altra materia: la classificazione contabile delle società ai fini degli obblighi di bilancio (revisione legale, nota integrativa, relazione sulla gestione). Sono soglie pensate per stabilire quanto deve essere dettagliato il tuo bilancio, non per stabilire se la tua impresa è una PMI agli occhi di un ente erogatore.

La definizione che conta per gli incentivi resta quella della Raccomandazione 2003/361/CE, recepita in Italia con il DM 18 aprile 2005: meno di 250 occupati, fatturato fino a 50 milioni oppure bilancio fino a 43 milioni. Numeri diversi, riferiti a criteri in parte diversi, e soprattutto invariati dal 2005.

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.