Definizione di ricerca e sviluppo per le agevolazioni

Definizione di Ricerca e Sviluppo per il Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo

Il MISE, per garantire uniformità di applicazione della norma, ha pubblicato il decreto 26/05/2020 titolato Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attivita’ di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design che chiarisce le definizioni di ricerca, sviluppo, innovazione e design ai fini del credito di imposta.

Questo decreto è divenuto peraltro il punto di riferimento per numerose altre norme come ad esempio il Patent Box.

Definizioni date dal Decreto

Art. 2 Attività di ricerca e sviluppo

1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al
credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del
paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01)
del 27 giugno 2014, e' operata sulla base delle regole indicate nei
successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi
generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni
statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE, Manuale di Frascati 2015).
2. Costituiscono attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di
ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti,
classificabili in una o piu' delle seguenti categorie generali:
a) ricerca fondamentale: si considerano attivita' di ricerca
fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati
principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo
scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprieta' e
delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente
considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine
delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato
delle attivita' di ricerca fondamentale e' di regola rappresentato
per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie
interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori
sperimentali o teorici;
b) ricerca industriale: si considerano attivita' di ricerca
industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le
possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze
derivanti da un'attivita' di ricerca fondamentale o al fine di
trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un
obiettivo pratico predeterminato; tali attivita', in particolare,
mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere
problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato e'
rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di
verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare
dimostrazione della possibilita' o meno di passare alla fase
successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di
rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
c) sviluppo sperimentale: si considerano attivita' di sviluppo
sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti
ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo
di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni
tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti
o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento
significativo di prodotti o processi gia' esistenti. Per
miglioramento significativo di prodotti o processi gia' esistenti
s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novita' e che
non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte
nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di
sviluppo sperimentale e' di regola rappresentato da prototipi o
impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che
possiede le qualita' tecniche essenziali e le caratteristiche di
funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attivita' di
sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per
apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali
del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme
di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che
permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un
ambiente prossimi alla realta' industriale o finale.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, assumono
rilevanza le attivita' di ricerca e sviluppo che perseguono un
progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacita'
generali in un campo scientifico o tecnologico e non gia' il semplice
progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacita' proprie di
una singola impresa.
La condizione del perseguimento di un progresso
o un avanzamento delle conoscenze e delle capacita' generali si
considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze
o delle capacita' relative a un campo della scienza o della tecnica
al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione
al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attivita' svolte
in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale
obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o
tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente
realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico e'
gia' stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni
sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato
delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e
accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e
sviluppo, perche' coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori
intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento
degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici
incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento
scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilita' al
credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare
progresso scientifico o tecnologico e' gia' stato raggiunto o tentato
da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne
sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.
Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i
lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo
simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese
concorrenti indipendenti.

Art. 3 – Attività di innovazione tecnologica

 1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta e' operata
sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente
articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti
nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali
sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).
2. Costituiscono attivita' di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e
sviluppo indicati nell'art. 2 del presente decreto, svolti nel
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,
anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta
precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di
prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a
quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o
significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si
differenziano, rispetto a quelli gia' realizzati dall'impresa, sul
piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali,
del software incorporato, della facilita' d'impiego, della
semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore
flessibilita' o di altri elementi concernenti le prestazioni e le
funzionalita'; per processi nuovi o significativamente migliorati,
rispetto a quelli gia' applicati dall'impresa, s'intendono processi o
metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi
che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli
impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza
delle risorse impiegate, nell'affidabilita' e sicurezza per i
soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le
attivita' ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente
i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione,
realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai
lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o
delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'art.
2, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Non si considerano attivita' di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare
modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi gia'
realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione
di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di
produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di
fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare
o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica
richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di
qualita' dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli
stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi
e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di
sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Art. 4 – Attività di design e ideazione estetica

  1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attivita' ammissibili al
credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da
quelli svolti nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo e di
innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del
presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in
periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo
significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di
altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per
prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli
altri settori nei quali e' previsto il rinnovo a intervalli regolari
dei prodotti, sono considerate attivita' ammissibili al credito
d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove
collezioni o campionari che presentino elementi di novita' rispetto
alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o
ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle
forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei
lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o
campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o
la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come
ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di
dettaglio. Le attivita' ammissibili al credito d'imposta riguardano
comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione
dei campionari non destinati alla vendita
.

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