Il Decreto FER X transitorio è una misura introdotta per sostenere lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Scheda
Decreto FER X Transitorio
Agevolazione
Il meccanismo di agevolazione prevede due modalità diverse:
Impianti fino a 1 MWp
E’ previsto un meccanismo di accesso diretto con prezzi stabiliti da ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
- a) i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all’onerosità dell’intervento per garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
- b) i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;
- c) il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE ai sensi dell’articolo 15 al presente decreto. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento stesso.
- Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1.
- Accedono direttamente al meccanismo di supporto gli impianti a fonti rinnovabili che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
Impianti oltre 1 MWp
Per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW è prevista la partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili. Queste procedure, bandite dal GSE, mettono a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.
Non è consentito, altresì, l’accesso a questo meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.
I prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 1. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell’ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all’indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria, per tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh. 2. Per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
Erogazione dell’agevolazione
- a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:
- ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
- nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.
Interventi ammessi
Per il perseguimento delle finalità del bando sono stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:
- a) impianti solari fotovoltaici;
- b) impianti eolici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Per impianti di potenza superiore a 1 MW deve essere garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
- c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all’articolo 12;
- d) ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento, l’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
- e) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:
- i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;
- ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1, nella seguente misura:
- 1. il 10% sulla parte dell’investimento fino a cento milioni di euro;
- 2. il 5% sulla parte dell’investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
- 3. il 2% sulla parte dell’investimento eccedente i duecento milioni di euro.
Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
Cumulabilità
L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:
- a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;
- b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
In caso di cumulo il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell’Allegato 1. 3. L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo
Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Per le altre fattispecie di cui alle lettere b) e c) al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell’ambito delle regole operative.
Scadenze
Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.
Risorse utili
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Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.