Decreto FER 2: Incentivi per le Fonti Rinnovabili Innovative

FER 2 è una misura che promuove la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio

Agevolazione

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);

b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:

1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

La soglia di potenza di cui al comma 1, lettere a) e b) è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026. 17

Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all’Allegato 1, considerata al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è calcolata applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento:

a) 12% per gli impianti alimentati da biogas e biomasse;

b) 26% per tutti gli altri impianti.

Impianti ammessi

Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  • a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
  • d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
    • 1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
    • 2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
    • 3) impianti solari termodinamici;
    • 4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
    • 5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Procedura per l’accesso agli incentivi

L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica.

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%.

Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW. 4.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1.

Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno.

Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026. 5.

I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella 1.

Cumulabilità

Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;

b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, la tariffa spettante è rimodulata secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.

Risorse utili

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