De Minimis

Gli aiuti concessi in “De Minimis” sono un’eccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.

Una delle eccezioni a questo principio generale sono proprio gli aiuti concessi in “De Minimis”.

Si tratta cioè di aiuti considerati di importanza minore poiché di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza.

DEFINIZIONE DEL DE MINIMIS

L’articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 prevede che:

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca Reg. 717/2014 e Agricoltura Reg. 1408/2013 .

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL DE MINIMIS

La norma prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non debba essere superato nell’arco di tre esercizi finanziari.

In pratica il riferimento è all’esercizio fiscale in corso (che può non coincidere con l’anno solare) e i due esercizi precedenti.
C’è dunque uno scorrimento temporale di tipo annuale non rilevando il momento preciso in cui l’aiuto viene deliberato ma esclusivamente l’anno fiscale.

La data di rifermento che va considerata è la data di concessione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

RIEPILOGO DEI LIMITI DE MIMIMIS

NON TUTTI I CONTRIBUTI RIENTRANO NEL DE MINIMIS

Non tutti i contributi che un’azienda può ricevere rientrano necessariamente nel de minimis.
Occorre innanzitutto verificare se si tratta o meno di aiuti di stato (qui trovi un approfondimento).
Se non sono aiuti di stato, non sono da considerare ai fini del de mimimis.
Se invece sono aiuti di stato, occorre verificare se rientrano in uno dei regimi di esenzione alternativi al de minimis.

  • Aiuti esenti dall’obbligo di notifica
  • Aiuti notificati per i quali è stata approvata l’esenzione

Per capire se si tratti di contributi che rientrano in queste definizioni occorre verificarlo nel testo della norma e nelle relazioni di accompagnamento.

De Minimis diagramma di identificazione

DEFINIZIONE DI UNICA IMPRESA AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO E DEL DE MINIMIS  

Ai fini della corretta applicazione della normativa sul De Minimis è necessario identificare cosa intende la normativa per “unica impresa”

Il regolamento Europeo  N. 1407/2013 che definisce gli aiuti in de minimis prevede che:

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria.

Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal De Minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell’impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.

Quindi per tutte le aziende che hanno rapporti di controllo formali o sostanziali occorre procedere ad una analisi secondo lo schema qui riportato.

Schema verifica impresa unica

Esistono poi una serie di orientamenti comuni che, benchè al momento non supportati da atti normativi, sono ormai consolidati e che aiutano a risolvere alcune fattispecie particolari:

  • Il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della determinazione di una “impresa unica”. Ciò significa che un gruppo a carattere famigliare, nel quale le diverse società fanno riferimento ai membri della famiglia non costituisce, di per sé, impresa unica.
  • Anche il fatto di avere rapporti di controllo con imprese di altri stati non rileva ai fini della “impresa unica” per quanto riguarda il de minimis.
  • Altro caso molto dibattuto è quello di holding che detengono collegamenti di controllo con imprese che operano in settori di attività diversi. L’orientamento in questo caso è che le holding “pure” non siano da considerare ai fini della perimetrazione dell’“impresa unica”. Occorre comunque una valutazione di tipo sostanziale  sull’effettiva partecipazione alla gestione delle controllate.
  • “le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate”, tenuto conto del fatto che esse “hanno un potere decisionale indipendente” .
Criterio Reg. 1407/2013 (impresa unica) Reg. 800/2008 (definizione PMI
Maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresaSISI
Rilevanza della partecipazione superiore al 25%NOSI
Diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione SISI
Influenza dominanteSISI
Controllo attraverso persone fisicheNOSI
Localizzazione nello stesso stato membroSINO
Presunzione che non vi sia influenza dominante qualora alcune tipologie di investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa.NOSI
Fonte: Documento di ricerca CNDCEC

Si dovrà sostanzialmente arrivare a perimetrare l’ambito della “impresa unica” applicando i principi qui esposti.

Schema definizione impresa unica per il de minimis

MONITORAGGIO DEL DE MINIMIS

Vista la rilevanza dei limiti da rispettare è opportuno crearsi un proprio archivio del de mimimis. L’ideale è crearlo in Excel in modo da semplificarsi i vari calcoli che si devono fare.
Qui sotto un modello di esempio

Registro Nazionale aiuti di stato modello di riepilogo

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Un’utile strumento per il monitoraggio degli aiuti di stato ricevuti è il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Qui puoi trovare un articolo che descrive il funzionamento di questo archivio degli aiuti di stato ricevuti.

NUOVO PORTALE VISURE RNA

Poichè l’RNA, il registro ufficiale, risulta molto scomodo da utilizzare, abbiamo creato un nuovo portale:

www.RegistroAiutidiStato.it

Questo portale consente una consultazione molto più rapida degli aiuti di stato ottenuti ed ha integrate delle funzionalità di filtro e di calcolo per semplificarne l’utilizzo.

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