CUP: Guida al Codice Unico di Progetto per le Agevolazioni

Il Codice Unico di Progetto, conosciuto anche come CUP viene assegnato a ogni iniziativa che riceve risorse pubbliche, fungendo da identificativo univoco che garantisce la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni finanziarie.

A decorrere dal 1 giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Cos’è il Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP, o Codice Unico di Progetto, è un codice alfanumerico che identifica ciascun progetto finanziato con fondi pubblici. Esso permette di monitorare flussi finanziari e processi amministrativi con precisione e accuratezza. Il codice si compone di una serie di lettere e numeri che riportano informazioni rilevanti quali l’ente finanziatore, l’ambito del progetto e la sua natura.

Normativa di riferimento per il Codice Unico di Progetto (CUP)

Il codice unico di progetto è stato introdotto da molto tempo per rispondere alla crescente necessità di migliorare l’efficacia della gestione delle risorse pubbliche. Negli ultimi anni la normativa si è però fatta più stingente.

Riportiamo qui di seguito gli ultimi interventi normativi:

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((7. L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione.

Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche))

L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41

Come sanare la fattura senza CUP

Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP da parte dell’amministrazione concedente si potrà procedere alla regolarizzazione in questo modo:

Fattura elettronica

  • mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione;
  • mediante la realizzazione di un’integrazione elettronica da unire all’originale e da trasmettere al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (cfr paragrafi 6.2 e 6.4 – anche se riferito al “reverse charge”), il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura priva di CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20);

Fatture cartacee:

  • mediante l’apposizione del CUP sull’originale cartaceo con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro.

L’operazione di “integrazione” non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. A seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Procedura per l’integrazione della fattura elettronica TD20

Creazione dell’autofattura (integrazione) con codice TD20

Se la fattura originale è priva della dicitura necessaria o contiene errori occorre seguire i seguenti passaggi:
· Tipo di documento (TD): Utilizza il codice TD20 (autofattura).
Compilazione dell’autofattura elettronica:
· Cedente/Prestatore: inserire i dati del fornitore originario.
· Cessionario/Committente: Inserisci i tuoi dati.
· Descrizione: Riporta la descrizione del bene/servizio conforme alla fattura originaria, aggiungendo la dicitura obbligatoria e/o il numero di CUP.

Invio e registrazione
  • Invio al Sistema di Interscambio (SdI) – l’autofattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio per garantire la tracciabilità.
  • Registra l’autofattura nel registro IVA acquisti (se integrazione IVA) e, se applicabile, nel registro delle vendite.
Conservazione

Conserva sia la fattura originaria ricevuta sia l’autofattura emessa, in formato elettronico e conforme alla normativa sulla conservazione digitale.

FAQ – Domande Frequenti

Risorse utili

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