Cumulabilità tra i vari incentivi e il PNRR

Cumulabilita tra i vari incentivi e il PNRR

Quello della cumulabilità tra i vari incentivi è da sempre il terreno su cui possono essere fatti degli scivoloni molto pericolosi da chi non è esperto del settore.

Del resto, sfruttare a pieno tutte le compatibilità e tutte le cumulabilità consente di ottenre dei risultadi significativamente migliori riuscendo in alcuni casi a coprire il 100% dell’investimento.

E’ utile ribadire che occorre fare molta attenzione quando si utilizzano queste strategie perché occorre che la cumulabilità sia biunivoca ovvero che valga per entrambe le norme che si decidono di utilizzare contemporaneamente.

A complicare la cosa c’è poi la questione della definizione di “aiuto di stato” e di “incentivo fiscale generalizzato” che non sempre sono facili da riconoscere come fattispecie.

Da ultimo, con l’approvazione del PNRR è subentrato ulteriore confusione problema legata al divieto di doppia finanziabilità stabilito con l’articolo 9 del Regolamento UE n. 241/2021 che dice:

Articolo 9
Addizionalità e finanziamento complementare
Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Sulla questione è intervenuta la Ragioneria dello Stato che con la circolare n. 33 del 31/12/2021 fuga ogni dubbio e ribadisce la possibilità di cumulare più norme secondo le regole fino ad oggi seguite e chiarisce che “doppio finanziamento” e “cumulabilità” sono concetti differenti.

RISORSE UTILI E FONTI

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.