E’ stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Circolare 13/E del 27/04/2017. In questa circolare vengono ulteriormente approfondite le questioni applicative relative al credito di imposta sulle attività di ricerca e sviluppo (c.d. Bonus Ricerca e Sviluppo).
In particolare la circolare si sofferma sulle novità molto significative introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) analizzando la portata e le innovazioni di cui possono beneficiare le aziende.
Di seguito un riepilogo delle questioni più significative analizzate dalla circolare
NOVITA’ INTRODOTTE A PARTIRE DAL 2017
La legge di bilancio del 2017 è intervenuta, modificando la previgente normativa, sul credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo ed in particolare:
- proroga di un anno (ora fino al 2020) il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (lettera a, prima parte);
- fissa unitariamente l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili (lettera a, seconda parte, e lettera e);
- estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti (lettera b);
- incrementa da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato (lettera c);
- elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato” (lettera d);
POSSIBILITA’ DI RECUPERO AD AGEVOLAZIONE DEGLI ANNI PASSATI
La circolare 13/E entra nel merito della possibilità di recupero ad agevolazione degli anni passati nel caso l’azienda non abbia fruito dell’agevolazione. In particolare la circolare ammette l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma e, pertanto, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni, applicabile a molte casistiche di applicazione della norma che sono state chiarite dalle varie circolari dell’Agenzia delle Entrate e ammette per le stesse la dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l’importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015.
La circolare si sofferma peraltro su tutti gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dall’applicazione della normativa lasciando ampio spazio per l’intervento a posteriori nel caso l’azienda non abbia utilizzato il beneficio del credito di imposta. Nello specifico sarà necessario evidentemente un supporto specialistico adeguato per “ricostruire” le annualità precedenti e regolarizzare la situazione.
COMMESSE EFFETTUARE PER COMMITTENTI NON RESIDENTI
Importantissima novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 e l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina de qua, mediante l’inclusione nelle fattispecie agevolate anche della ricerca svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere e più in particolare nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996….
In sostanza, per effetto di tale modifica, come si evince anche dal dato letterale della disposizione che opera un formale rinvio al “credito di imposta di cui al comma 1”, il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.
In altri termini e più in particolare, a questi effetti non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle suddette categorie di costi ammissibili, con la precisazione che tali spese rileveranno nei periodi di imposta del loro effettivo sostenimento.
A chi può interessare questa novità?
- Ai produttori di macchine speciali
- Agli sviluppatori di software
- A chi svolge attività di consulenza
- …
E’ OBBLIGATORIA LA SPECIFICA RELAZIONE PER LE COMMESSE DI RICERCA
Nella sezione “domande e risposte” la circolare entra nel merito della definizione di commessa di ricerca. Proprio per frenare le applicazioni “disinibite” che ultimamente si sono viste la circolare sottolinea espressamente che chi assume il ruolo di “commissionario di ricerca” cioè di centro di ricerca, DEVE dare evidenza del tipo di prestazioni in concreto svolte…., così come risultanti dalla relazione che tale soggetto deve predisporre per l’impresa committente, e il collegamento di tali prestazioni con l’investimento nelle attività di ricerca e sviluppo condotte da tale impresa.
SPESE DI CERTIFICAZIONE IMMEDIATAMENTE COMPENSABILI
La circolare 13/E entra nel merito delle spese di certificazione chiarendo che le stesse sono immediatamente compensabili e non occorre pertanto attendere l’anno successivo per portarle a credito di imposta.
In particolare si ritiene che è consentito utilizzare in compensazione …dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile, fermo restando, ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, la loro imputazione per competenza all’anno in cui sono sostenute.
Dal punto di vista operativo, al fine di evitare errori bloccanti, nel modello di versamento F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, andrà indicato, quale anno di riferimento, l’anno a cui si riferisce il credito di imposta “principale” riconosciuto per i costi relativi agli investimenti agevolabili.
NON E’ NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA’ PER COMPENSARE IL CREDITO DI IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DI R&S
In merito alle modalità concrete di utilizzo del credito di imposta maturato attraverso l’agevolazione in discorso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che lo stesso non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato, atteso che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi ma ha natura strettamente agevolativa.
INUTILE LA CERTIFICAZIONE DEL CALCOLO DELLA MEDIA DEL TRIENNIO
Contrariamente a quanto sostenuto da vari consulenti, la circolare ribadisce quanto da noi sostenuto: l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta…..che le imprese sono tenute a predisporre e conservare non è oggetto di certificazione.
DEFINIZIONE DI “ACQUISTO DI COMPETENZE TECNICHE”
La circolare entra nel merito anche del capitolo relativo all’acquisto di competenze tecniche. Nello specifico la circolare evidenzia come non sia possibile ricondurre alle stesse l’”acquisto di consulenze” ma ci si debba riferire a quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche
La circolare dà poi alcuni esempi di riferimento: Tra le spese relative alle “competenze tecniche” possono dunque rientrare, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni immateriali) – quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di know how”, “licenze di know how”, programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore (software coperti da copyright) – diverse dalle “privative industriali”, comunque finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.
CREDITO DI IMPOSTA SU RICERCA E SVILUPPO E RETI DI IMPRESE
La circolare entra anche nel merito della gestione di questo credito di imposta nelle reti di imprese e nei consorzi specificando caso per caso chi risulta essere il beneficiario dell’agevolazione. In particolare distingue tra reti contratto e reti soggetto.
RETI CONTRATTO
Per le reti contratto, non essendoci una personalità giuridica distinta delle singole imprese retiste, l’agevolazione è posta in capo alle singole aziende per la quota di costi “ribaltati” ( se sostenuti da un’impresa della rete o dall’impresa “capofila”) ovvero in relazione alla quota di costi che vengono imputati all’azienda nel caso questi siano sostenuti dal soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune.
RETI SOGGETTO
Nel caso delle reti soggetto invece, avendo le stesse personalità giuridica, possono essere le beneficiarie dell’agevolazione per le attività di ricerca e sviluppo che vengono condotte in comune secondo quanto previsto dal programma di rete.
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RISORSE UTILI
Circolare 5/E Agenzia delle Entrate 16/3/16
Circolare 13/E Agenzia delle Entrate 27/4/17
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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.