E’ pienamente attivo il nuovo Credito di Imposta Transizione 5.0 che consente di ottenere un incentivo fino al 45% (63% in alcuni casi) per i progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici delle aziende.
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- Scheda di riepilogo Credito d’Imposta Transizione 5.0
- BENEFICIARI CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
- AGEVOLAZIONE CREDITO D’IMPOSTA 5.0
- INVESTIMENTI AMMESSI
- SPESE AMMESSE
- ULTERIORI BENI DELL’ALLEGATO B (IMMATERIALI)
- IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
- FORMAZIONE DEL PERSONALE
- ESEMPIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
- REQUISITI
- OPERATIVITA’
- CERTIFICAZIONE CONTABILE
- RECAPTURE
- ADEMPIMENTI
- CUMULABILITA’
- COME POSSIAMO AIUTARTI
- RISORSE UTILI
- ASSISTENZA ALL’OTTENIMENTO
Scheda di riepilogo
Credito d’Imposta Transizione 5.0
BENEFICIARI CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
ESCLUSIONI
Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
- a) ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:
- 1) di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
- 2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
- b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
- 1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
- 2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
- c) ad attivitĂ connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:
- 1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
- 2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
- 1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unitĂ di prodotto;
- 2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).
Sono altresi’ esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
AGEVOLAZIONE CREDITO D’IMPOSTA 5.0
L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo.
Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
Fino a 2,5 milioni | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 milioni a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
INVESTIMENTI AMMESSI
Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
SPESE AMMESSE
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B di industria 4.0, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
ULTERIORI BENI DELL’ALLEGATO B (IMMATERIALI)
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD)
esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
- a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al
comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.
Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono
agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.
- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; (correzione ex comma 6 dell’art. 1 del Decreto Legge 113 del 9 agosto 2024)
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Nelle more della formazione del registro istituito con l’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.
I beni di cui al presente articolo entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento
del progetto di innovazione.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate da soggetti esterni nel decreto attuativo.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Qui di seguito riportiamo un esempio numerico del credito di imposta ottenibile con questa norma.
L’esempio ha queste ipotesi:
- Valore dei beni materiali inclusi nel progetto € 500.000
- Valore dei beni immateriali inclusi nel progetto € 40.000
- Riduzione dei consumi energetici conseguiti >10% a livello di stabilimento
- Impianto fotovoltaico con efficienza >24% € 80.000
- formazione € 40.000
- Utilizzo della Nuova Sabatini per i beni materiali e per il fotovoltaico
REQUISITI
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo.
OPERATIVITA’
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b).
Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita’ individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
- b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con il decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:
- i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
- iii) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
CERTIFICAZIONE CONTABILE
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
RECAPTURE
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’ direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
ADEMPIMENTI
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19
Il decreto attuativo è intervenuto su questo adempimento con la seguente precisazione: ….le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui all’art. 12 del presente decreto.
La circolare operativa ha ulteriormente integrato questo adempimento formale come segue:
L’Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024,
Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 Codice Identificativo Univoco TR5-XXXXX
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta transizione 5.0 non e’ cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica e ZLS.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
COME POSSIAMO AIUTARTI
Si tratta di una normativa molto complessa che prevede l’intervento di varie professionalitĂ e competenze. E’ proprio in questi casi che il nostro approccio risulta particolarmente indicato e vincente.
- Consulenza sul miglior approccio alla normativa per massimizzare il risultato agevolativo
- Analisi delle possibili cumulabilitĂ utilizzabili.
- Pre-diagnosi energetica per stabilire il punto di partenza dal punto di vista energetico e poter stimare i risultati conseguibili con il progetto
- Redazione della diagnosi energetica ex-ante ed invio all’autoritĂ competente per l’avvio del progetto
- Comunicazioni periodiche sull’avanzamento del progetto
- Redazione della diagnosi energetica finale (ex-post) e invio delle comunicazioni finali all’ente per poter usufruire dell’agevolazione
RISORSE UTILI
ASSISTENZA ALL’OTTENIMENTO
Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’universitĂ Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
Mi dedico al supporto delle aziende che grazie all’innovazione vogliono crescere e svilupparsi.
Lo faccio con approccio multidisciplinare grazie ad gruppo di professionisti di specializzati nei singoli ambiti della finanza agevolata e della consulenza.
Sono autore di vari articoli specialistici e speaker in seminari e convegni di settore.
Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialitĂ ed esaustivitĂ con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.