Il Decreto Rilancio ha introdotto come misura per affrontare le conseguenze del Covid-19 un credito di imposta per il pagamento degli affitti a favore delle aziende che nei mesi di lockdown hanno subito dei cali di fatturato.
Con la circolare 14/E del 6/6/2020 l’Agenzia delle entrate illustra il funzionamento del credito di imposta sugli affitti e con risoluzione 32/E del 6/6/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo rendendo effettivamente operativa l’agevolazione
SCHEDA RIEPILOGO CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI
BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione:
- Esercenti di attività d’impresa o esercenti di arti e professioni, con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro nel 2019.
- Strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
- Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale»).
La circolare 14/E chiarisce inoltre che sono ammessi:
- i soggetti in regime forfetario;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
REQUISITI
Per beneficiare del credito di imposta sugli affitti occorre aver subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale.
SPESE AMMISSIBILI
- Canoni di locazione, di leasing (operativo o di godimento) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
- Canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda).
Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di
applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti
promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o
familiare del contribuente che sono ammortizzabili.
AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo.
Credito d’imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
- marzo,
- aprile,
- maggio.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà
commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
E’ necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto:
- a) al locatore o al concedente;
- b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il credito di imposta NON è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”).
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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.