Il Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto destinato a compensare i mancati guadagni delle imprese.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 Giugno 2020 l’agevolazione diviene pienamente operativa ed è possibile chiedere il contributo a fondo perduto a partire dal 15 Giugno 2020 fino al 13 Agosto 2020

SCHEDA RIEPILOGO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione:
soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
REQUISITI
Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o
compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
ESCLUSIONI
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
• soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
AGEVOLAZIONE
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda.
SCADENZE
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020
RISORSE UTILI
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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.