Contributi FVG per l’avvio dell’attività professionale

La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia le spese di avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività professionale con un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammessa. La misura nasce dall’articolo 9 della legge regionale 13/2004 ed è gestita direttamente dalla Direzione lavoro della Regione. Non è un bando a finestra: si presenta domanda quando serve, purché si sia dentro il triennio.

Beneficiari

Professionisti che esercitano in forma individuale, appartenenti a una di queste categorie:

  • professionisti ordinistici iscritti a ordini o collegi professionali;
  • professionisti non ordinistici con assicurazione RC professionale, iscritti a un’associazione presente nel Registro regionale previsto dall’articolo 4 della LR 13/2004;
  • professionisti non ordinistici con assicurazione RC professionale, iscritti a un’associazione presente nell’elenco ministeriale delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi (legge 4/2013);
  • professionisti con assicurazione RC professionale iscritti ad albi o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

Vale sia per l’avvocato o l’ingegnere iscritto all’ordine, sia per il consulente o il formatore che opera nel perimetro della legge 4/2013. Il discrimine non è l’ordine, è l’iscrizione a un elenco riconosciuto più la copertura assicurativa.

Requisiti

  • Svolgimento di attività libera e professionale.
  • Attività avviata da non più di tre anni, calcolati dalla data del certificato di attribuzione della partita IVA individuale.
  • Residenza in Friuli Venezia Giulia.
  • Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
  • Non far parte di studi associati o società tra professionisti.
  • Non essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato, titolare di pensione di vecchiaia o anzianità (INPS o altre casse), collaboratore di impresa familiare, artigiano, commerciante, coltivatore diretto, titolare di impresa individuale, amministratore di società di persone o di capitali.

Attenzione all’ultimo punto, perché è quello che fa cadere più domande: il contributo presuppone che la professione sia l’attività, non un’aggiunta a un rapporto di lavoro stabile o a una carica in società.

I requisiti vanno mantenuti per tutto il periodo contributivo, che va dalla presentazione della domanda fino alla rendicontazione. Se in domanda si inseriscono spese dei dodici mesi precedenti, il periodo contributivo parte già dalla data del primo documento di spesa ammesso.

Come si calcola il triennio

Il triennio decorre dalla data di rilascio del certificato di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

C’è un caso particolare che vale la pena conoscere. Se è intervenuta una variazione del codice ATECO, il triennio riparte dalla data della variazione, ma solo a condizione che la nuova attività professionale non potesse essere esercitata con il codice precedente.

Agevolazione

  • Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse.
  • Contributo minimo 1.500 euro, contributo massimo 20.000 euro.
  • Piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000 euro: sotto quella soglia la domanda non viene finanziata.
  • La domanda può essere presentata due volte nell’arco del triennio, fino a raggiungere il tetto complessivo di 20.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse finalità e sulle stesse spese.

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese connesse all’avvio e al funzionamento dell’attività sostenute nel triennio:

  • attrezzature tecnologiche per l’impianto e lo svolgimento dell’attività, beni strumentali, macchine d’ufficio, hardware;
  • arredi;
  • spese obbligatorie per l’esercizio della professione tramite strumentazione professionale;
  • software;
  • realizzazione o revisione del sito internet;
  • attivazione e mantenimento della PEC;
  • sistemi di sicurezza contro atti criminosi (allarmi, blindature, rafforzamento serrature, telecamere, casseforti e interventi simili);
  • iscrizione ad associazioni o enti che tutelano la professione ed erogano servizi connessi;
  • abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati;
  • testi;
  • materiali e servizi per pubblicità e attività promozionali;
  • adempimenti di legge per l’avvio e l’esercizio della professione: contributi minimi previdenziali, premio assicurativo RC professionale e tutela legale se obbligatoria, spese di iscrizione a ordini e collegi;
  • adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti all’attività, limite 10.000 euro;
  • locazione di immobili adibiti esclusivamente all’attività, limite 10.000 euro e massimo dodici mensilità;
  • premio e istruttoria per fideiussioni bancarie o assicurative, limite 2.000 euro;
  • servizi di coworking.

Il piano di spesa può contenere sia fatture già pagate nei dodici mesi precedenti la domanda, sia preventivi o fatture non ancora saldate per spese da sostenere dopo.

Le spese sono al netto dell’IVA, salvo il caso in cui l’imposta sia indetraibile e costituisca quindi un costo effettivo.

Cosa resta fuori

  • Beni di consumo.
  • Corsi di formazione e aggiornamento professionale.
  • Spese di sicurezza, ristrutturazione o locazione riferite all’abitazione principale.
  • IVA, quando detraibile.
  • Spese già coperte da altri contributi pubblici per le stesse finalità.

i accorge tardi di avere diritto al contributo ha ancora due mesi di margine, ma solo sul pregresso.

Rendicontazione

Gli interventi ammessi a contributo su preventivo o su fatture non saldate vanno realizzati e integralmente pagati entro 12 mesi dalla data di concessione, e comunque nel rispetto del triennio. La rendicontazione si presenta online entro 60 giorni dal termine di realizzazione.

Obblighi dopo il contributo

Per i tre anni successivi alla conclusione dell’iniziativa (data dell’ultimo documento di spesa ammesso) il beneficiario deve mantenere:

  • la partita IVA dichiarata in domanda;
  • la sede legale o operativa in regione;
  • la destinazione dei beni mobili finanziati;
  • l’esercizio dell’attività nei locali oggetto di eventuale contributo per ristrutturazione o adeguamento.

Ogni anno entro il 31 marzo va inviata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto di questi obblighi. Non è una formalità: è la condizione per non vedersi revocare il contributo.

La variante per studi associati e società

Se l’attività non è individuale ma associata o societaria, il riferimento cambia: articolo 11 della LR 13/2004, regolamento DPReg 0221/Pres/2015. Impianto simile, numeri diversi:

Forma individuale (art. 9)Forma associata o societaria (art. 11)
Intensità50%50%, elevato al 70% se tutti i componenti hanno meno di 36 anni
Contributo minimo1.500 euro1.500 euro
Contributo massimo20.000 euro30.000 euro
Piano di spesa minimo3.000 euro3.000 euro
Domande nel triennio22

La misura art. 11 si rivolge a studi associati e società composti da professionisti, incluse le STP costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 183/2011. Restano escluse società di fatto e società unipersonali. Il triennio si calcola dalla partita IVA dello studio o della società, non da quella dei singoli soci.

Il salto al 70% per gli under 36 rende la forma associata sensibilmente più conveniente di due domande individuali separate, quando i professionisti hanno l’età giusta e l’intenzione di lavorare insieme sul serio.

Risorse utili

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.

Dati verificati sulle pagine ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 21 agosto 2026.