Conto Termico 3.0 per le Aziende

Il Conto Termico 3.0 è un sistema di agevolazioni (disciplinato dal DECRETO 7 agosto 2025) mirato all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Possono accedere a tali incentivi le Amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, purché gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione e rientranti nell’ambito terziario.

Le tipologie di intervento includono l’isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti, l’installazione di sistemi di building automation, la sostituzione di impianti con pompe di calore e l’installazione di impianti solari termici.

AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE 2025: Il GSE ha pubblicato Regole Operative consentendo l’avvio ufficiale del Conto Termico 3.0 dal 25 dicembre 2025. Le nuove regole definiscono con precisione le modalità di accesso, introducendo obblighi preventivi stringenti per le imprese.

Beneficiari

Soggetti privati ed imprese, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici non residenziali di cui alle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6)

Categorie Catastali Ammesse
A/10
Gruppo B
Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
Gruppo D ad esclusione di D9
Gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6

Amministrazioni pubbliche (sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’art. 2, del presente decreto che non svolgono attivita’ di carattere economico)

Agevolazioni per le imprese

Per le imprese l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non puo’ eccedere il 65% delle spese sostenute.

IncentivoTipologia di intervento
25%Intervento Singolo di Efficienza (Art. 5): Singola opera di efficientamento (es. isolamento, infissi)
30%Multi-Interventi di Efficienza (Art. 5): Almeno due interventi di efficienza energetica coordinati
45%Interventi RES Termica (Art. 8): Produzione di energia termica da fonti rinnovabili (es. pompe di calore, biomasse, solare termico
20%Fotovoltaico e Accumulo (Art. 5.1.h): Incentivato solo se abbinato a pompe di calore
MaggiorazioniCaratteristica
+20%Piccola Impresa
+10%Media Impresa
+15%Riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio ≥ 40%
+ 5% o + 15%Interventi in zone assistite (aiuti di Stato)
+ 10%Utilizzo di componenti principali prodotti nell’Unione Europea
da + 5% a + 15%Moduli Fotovoltaici iscritti al registro di eccellenza tecnologica (sez. a, b, c)
Limiti MassimiCaratteristica
65%PMI (Piccole e Medie Imprese)
60% (per efficienza) o 45% (per rinnovabili)Grandi Imprese
30 milioni di euro per singola impresaLimite per impresa
Diagnosi Energetica e APEDimensione impresa
50% per le PMI (Piccole e Medie Imprese)
nessun incentivoGrandi imprese

Ai fini del calcolo dell’intensita’ di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non e’ tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell’intensita’ di aiuto e dei costi ammissibili.

Tipologie di intervento incentivabili Efficienza Energetica (art. 5)

Sono incentivabili uno o piu’ dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione

  • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
  • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
  • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
  • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per gli interventi effettuati da imprese, gli interventi ammessi devono essere in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale e’ ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in
reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Spese ammissibili

Per gli interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

  • a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
    • i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • iii. la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    • iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la piu’ conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, cosi’ come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
  • b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
    • i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
    • ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
    • iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
  • c) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
    • i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
    • ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
    • iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
  • d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
    • i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
    • ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    • iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell’edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarita’ materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni;
    • iv. gli eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;
  • e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
    • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
    • ii. l’adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
    • iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
  • f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
    • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
    • ii. gli adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
  • g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilita’ elettrica:
    • i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
    • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
    • iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive – TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
  • h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
    • i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
  • i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15, del presente decreto.

Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.

Tipologie di intervento incentivabili Produzione Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Art. 8)

Sono incentivabili uno o piu’ dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

  • a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
  • b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  • f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unita’ di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Per gli interventi per i quali e’ incentivata anche l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il
soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 19, comma 11 del presente decreto, le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili.

Spese ammissibili


Concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

  • a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
    • i. lo smontaggio e la dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale;
    • ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d’impianto;
  • b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:
    • i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
    • ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d’impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche’ sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all’allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all’art. 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all’installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere accessorie;
  • c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15.

Condizioni di ammissibilità

I soggetti ammessi devono avere la disponibilita’ dell’edificio o unita’ immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Sono ammissibili gli interventi solo se realizzati su edifici o unita’ immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero
delle somme gia’ erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.

Cumulabilità

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Limitatamente agli edifici di proprieta’ della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque
denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita’ energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Focus Fotovoltaico e Accumulo

L’installazione di impianti fotovoltaici (2 kW – 1 MW) e sistemi di accumulo è incentivata solo se abbinata alla sostituzione della climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.

Incentivo: 20% del costo ammissibile.

Costi Massimi Ammessi

Tipologia di InterventoSoglia di Potenza / CapacitàCosto Massimo Ammissibile (Cmax​)
Impianto FotovoltaicoFino a 20 kW1.500 €/kW,
Impianto FotovoltaicoOltre 20 kW e fino a 200 kW1.200 €/kW,
Impianto FotovoltaicoOltre 200 kW e fino a 600 kW1.100 €/kW,
Impianto FotovoltaicoOltre 600 kW e fino a 1.000 kW (1 MW)1.050 €/kW,
Sistema di AccumuloQualsiasi taglia1.000 €/kWh,

Note Importanti sull’Incentivazione

Condizionalità: L’incentivo per queste tecnologie è riconosciuto solo se l’installazione avviene congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di pompe di calore elettriche,.

Percentuale di Incentivo: L’intensità base dell’incentivo è pari al 20% delle spese sostenute ammissibili, calcolate nel rispetto dei tetti sopra indicati,.

Maggiorazioni per la Qualità: La percentuale del 20% può essere incrementata di 5, 10 o 15 punti percentuali (arrivando quindi fino al 35%) se i moduli fotovoltaici sono iscritti al registro delle tecnologie ad alta efficienza e rispettano specifici requisiti tecnici e territoriali (sezioni a, b, c del registro),.

Assetto di Autoconsumo: L’impianto deve essere realizzato in regime di cessione parziale (autoconsumo) e la sua produzione annua non deve superare di oltre il 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e termica (equivalente) dell’edificio.

Scadenze

ATTENZIONE: Le imprese devono presentare una richiesta di accesso all’incentivo prima dell’avvio dei lavori e prima di firmare il primo ordine, a pena di inammissibilità

Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26/09/2025) e quindi l’entrata in vigore sarà il 25/12/2025

Risorse utili

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.