E’ stata pubblicata il 23 Maggio 2018 una ultreiore circolare, la n. 177355, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che entra nel merito di alcune specifiche applicazioni dell’iperammortamentoe e fornisce alcuni ulteriori chiarimenti.
Di seguito una sintesi dei contenuti della circolare che risulta molto interessante per alcuni ambiti specifici che avevano creato difficolta applicative anche ai nostri periti.
Guida automatica e semi automatica
La circolare entra nel merito del requisito della guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” (allegato A, primo gruppo-punto 11) ed in particolare specifica che è richiesta per le macchine mobili come definite nella direttiva 46/2007/CE e quindi, “macchina mobile […] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”. Quindi sono considerate macchine mobili ad esempio
- trattori agricoli
- Pale gommate
- dumper
- Carrelli per la movimentazine dei containers
- ecc..
(possono anche essere omologate per la circolazione stradale)
NON sono considerate macchine mobili (e quindi non necessitano della guida automatica o semiautomatica)
- Gru a torre
- Carriponte
- ecc..
Per guida automatica e semiautomatica si intende sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazinone di alimenti e bevande.
Sono ammissibili in quanto assimilabili “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A.
Naturalmente dovrà trattarsi di distributori di ultima generazione che rispettino tutti gli altri requisiti pervisti dalla norma sull’iperammortamento (es. scambio bidirezionale delle informazioni)
Silos dotati di attrezzatura sensoristica
Non sono ammissibili in quanto, per espressa previsione normativa, gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iper ammortamento (nonché del super ammortamento).
Infatti, poichè assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale, come specificato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 alla categoria “costruzioni” afferisce “…qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”
Sono invece ammissibili le attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo possano assumere autonomo rilievo ai fini dell’iper ammortamento
Sono amissibili in quanto non sono oggetto di stima catastale e, pertanto, non sono considerati costruzioni “…quei silos (ovvero qualunque altro genere di contenitori) che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica, ecc.), così come anche quei silos che possono essere agevolmente rimossi secondo il richiamato principio a valenza generale”.
Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario
Sono ammissibili assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)” indicate al punto elenco 7 del primo gruppo dell’allegato A.
Sistemi di gestione dell’energia reattiva
Sono ammissibili in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.
Sistemi di accumulo dell’energia elettrica
NON sono ammissibili in quanto sono da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e, come queste, non sono ammessi al beneficio.
Sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa
Sono ammissibili in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.
Attenzione non sono però ammissibili i compressori stessi in quanto non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato A (fatto salvo quanto precisato di seguito a proposito degli impianti tecnici di servizio).
Sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione
NON ammessi a meno che non si tratti,in relazione allo specifico processo produttivo dell’impresa, l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento (ad esempio impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante)
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
Sono ammissibili “se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione…”.
Nel caso in cui l’inserimento in produzione di una nuova macchina o di un nuovo impianto o porzione di impianto potrebbe comportare un maggior fabbisogno che le infrastrutture impiantistiche di servizio già esistenti nel sito produttivo non sono in grado di soddisfare, e per questo si rendenda necessaria un’integrazione o (più frequentemente) una sostituzione di alcune componenti impiantistichessibile, i costi ammessi all’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Impianti tecnici di servizio all’edificio
NON sono ammissibili (es. illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) a meno chetali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio.
Dotazione ordinaria del bene agevolabile
Sono ammessi con un criterio forfettario del 5% rispetto al costo del bene agevolabile, salvo che non venga debitamente dimostrata l’eccedenza rispetto a tale limite.
Stampi dotati di sensoristica
Non ammessi in quanto non rientrano nella definizione di macchina. Sono invece ammissibili nel caso costituiscano “normale dotazione” del bene principale secondo le regole specificate nella risoluzione 152/E del 2017.
Impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
Sono ammissibili in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose
Sono ammissibili in quanto riconducibili nella categoria “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
COME POSSIAMO AIUTARTI
La normativa richiede per gli investimenti superiori ai 500 mila euro di investimento una perizia giurata che siamo in grado di fornire con professionisti specialisti della materia e con approfondita conoscenza della normativa.
E’ opportuno ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate richiede un’analisi tecnica che, per la complessità della stessa, richiede l’intervento di uno specialista di settore come è il professionista che svolge la perizia giurata.
Siamo in oltre in grado di realizzare una valutazione complessiva delle norme agevolative riguardanti l’investimento, valutando anche altre forme di incentivazione, che in alcuni casi possono essere più convenienti, nonchè la possibilità di cumulare questa norma con altre in modo da potenziarne il beneficio.
Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.