Esrtatto dell’articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122,
2. Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o
da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e
gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
8 pensieri su “Calcolo Dimensione Impresa (file excel)”
Buongiorno,
mi sono scaricata tutta la vostra documentazione e se ho capito bene occorre fare attenzione in casi di gruppi di imprese private possedute da persone fisiche e giuridiche di proprietà delle stesse persone fisiche. Secondo quando ho interpretato dalla vostra documentazione, i dati di bilancio da considerare sono i dati di bilancio consolidato quando ci sono aziende a valle collegate ed una azienda a monte controllante le 2 collegate, solo se l’attività esercitata dal gruppo di aziende è identica/simile, nel nostro caso le 2 aziende a valle controllate esercitano la stessa attività commerciale, mentre l’azienda a monte è una controllante ed holding che si occupa di investimenti immobiliari-finanziari sempre di proprietà delle stesse persone fisiche. In questo caso dovrei considerare i valori di bilancio delle 2 società a valle escludendo la controllante. E’ corretto?
Rimango in attesa di riscontro ringraziando anticipatamente .
Marina
La questione è complessa e necessita di approfondimenti specifici per evitare di dare indicazioni fuorvianti. Con i nostri clienti, con il primo bando attivato facciamo una mappatura del gruppo di imprese ed il calcolo della dimensione di impresa.
Alla prima occasione sarà un piacere svilupparla anche con voi.
Ottimo
Grazie! Nella speranza possa essere di aiuto!
Buonasera, trattandosi che per essere PMI i requisiti devono essere posseduti cumulativamente, ovvero, meno di 250 ula, E, a) meno di 50 milioni di fatturato o b) 43 milioni di bilancio, posso sostenere che nel seguente caso teorico ci troviamo nel caso di una PMI?
Ipotesi:
300 ula, E, a) 1 milione di fatturato b) 1 milione di bilancio
In sostanza vorrei chiedere: se l’azienda che devo misurare ha il parametro degli ula superiore a 249 MA gli altri due, entrambe, inferiori al limite, può essere considerata PMI?.
In questo caso infatti, non avrebbe cumulativamente i parametri (ula e uno degli altri due) per essere esclusa dalle PMI.
Grazie
Come giustamente dice, i parametri devono essere posseduti cumulativamente e quindi avendo gli ULA a 300 è già solo per questo una Grande Impresa.
Se prova anche con il foglio excel, che può scaricare, avrà questo risultato.
Ho predisposto il foglio excel proprio come “guida” nel capire se si è o meno PMI.
Cordiali saluti
Franco Rasotto
Buongiorno, una srl commerciale a socio unico è da considerarsi collegata ad una ditta individuale agricola intestata alla medesima persona, dato che producono entrambe vino? in caso affermativo come si deve procedere a consolidare i dati da bilancio visto che la ditta individuale non è soggetta alla redazione del bilancio (azienda agricola)? grazie
E? una domanda che necessita di ulteriori approfondimenti. Il consiglio è comunque partire dagli obiettivi del calcolo per comprendere la precisione necessaria.