In Italia un software “in quanto tale” non è brevettabile: lo esclude sia il Codice della Proprietà Industriale sia la Convenzione sul Brevetto Europeo. Diventa brevettabile quando produce un “effetto tecnico ulteriore”, ad esempio controllando un macchinario o ottimizzando un consumo energetico: si parla allora di “invenzione implementata tramite computer”. Deve inoltre avere novità, attività inventiva e applicabilità industriale. La maggior parte dei software gestionali e delle app non supera questi requisiti, ma questo non significa restare senza tutela: il copyright protegge automaticamente qualsiasi software originale, ed è proprio questa tutela, non il brevetto, la condizione per accedere al Patent Box.

“Vogliamo brevettare il nostro software.” È una frase che sentiamo spesso da titolari di software house, di solito con l’idea che brevettare sia il modo naturale per proteggere qualcosa di prezioso. La risposta però non è un sì o un no netto. È: dipende da cosa fa quel software, non da quanto è prezioso.
La legge italiana ed europea partono da un principio che spiazza molti sviluppatori: i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla brevettabilità. Lo dice esplicitamente sia il Codice della Proprietà Industriale sia la Convenzione sul Brevetto Europeo. Ma quella formula, “in quanto tali”, nasconde un’eccezione ampia quanto la regola.
Vediamo quando un software può davvero diventare oggetto di un brevetto, quali sono i requisiti concreti e perché questa domanda, per una software house, è spesso meno urgente di quanto sembri.
Il requisito che fa la differenza: l’effetto tecnico ulteriore
Un software è escluso dalla brevettabilità quando è “software in quanto tale”, cioè quando la sua unica funzione è elaborare dati secondo una logica. Ma se l’esecuzione di quel software produce un effetto tecnico ulteriore, che va oltre la normale interazione fisica tra programma e hardware, allora la porta della brevettabilità si riapre.
Cosa significa in pratica? Un software che ottimizza il consumo energetico di un macchinario industriale, che migliora il funzionamento interno di un computer, che controlla un processo fisico esterno, può avere questo effetto tecnico ulteriore. Un software che si limita a gestire dati contabili o a presentare un’interfaccia utente, per quanto sofisticato, difficilmente ce l’ha.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti valuta questi casi come “invenzioni implementate tramite computer”, non come software puro. È una sfumatura terminologica che in realtà è la chiave di tutto: non si brevetta il codice, si brevetta l’invenzione tecnica che quel codice realizza.
I requisiti restano quelli di ogni brevetto
Superato lo scoglio dell’effetto tecnico, il software-invenzione deve rispettare gli stessi tre requisiti di qualsiasi brevetto industriale:
Novità. Non deve essere già stato reso noto, in nessuna forma, prima del deposito della domanda.
Attività inventiva. La soluzione tecnica non deve essere ovvia per un esperto del settore, sulla base delle conoscenze già esistenti.
Applicabilità industriale. Deve poter essere fabbricata o utilizzata in un qualsiasi ramo dell’industria.
Sono requisiti stringenti. Nella pratica, la maggior parte del software gestionale, dei CRM, delle piattaforme web e delle app che le software house italiane sviluppano ogni giorno non li supera, semplicemente perché non genera un effetto tecnico che vada oltre l’elaborazione di dati.
Perché questo, per una software house, conta meno di quanto sembri
Ed è qui che arriva il punto più importante di tutta questa analisi. Molte software house si bloccano davanti alla domanda “il nostro software è brevettabile?” e, ricevendo una risposta negativa, concludono che non hanno alcuna forma di tutela né alcuna leva fiscale disponibile.
È un errore di collegamento. La brevettabilità è una questione giuridica specifica, che riguarda un numero ristretto di software con un effetto tecnico particolare. La tutela tramite copyright, invece, si applica automaticamente a qualsiasi software originale, gestionale o meno, senza bisogno di superare nessuno di questi requisiti tecnici. Ne parliamo nel dettaglio nell’articolo sul copyright del software.
E soprattutto: il Patent Box, l’agevolazione fiscale che riconosce una maggiorazione del 110% dei costi di sviluppo, si applica al software protetto da copyright. Non richiede un brevetto. Il nome “Patent Box” trae in inganno quasi tutti, perché evoca il brevetto, ma per il software la condizione di accesso è la tutela d’autore, molto più ampia e molto più facile da soddisfare.
Quando invece vale la pena valutare seriamente il brevetto
Ci sono casi in cui la strada brevettuale ha senso, tipicamente quando il software è parte integrante di un’invenzione più ampia: un algoritmo che controlla un dispositivo IoT, un sistema di elaborazione dati collegato a un processo industriale fisico, una soluzione che modifica concretamente il funzionamento di un hardware. In questi casi il brevetto offre una protezione più forte del copyright, perché tutela l’idea tecnica e non solo la sua scrittura, ma richiede un investimento economico e temporale significativo, con costi di deposito, ricerche di anteriorità ed estensioni territoriali da valutare caso per caso.
Per la maggior parte delle software house italiane, la priorità pratica resta un’altra: verificare che il proprio software sia correttamente tutelato dal copyright e valutare l’accesso al Patent Box su quella base, prima di rincorrere un brevetto che nella maggioranza dei casi non è né necessario né ottenibile.
Se hai dubbi su quale strada abbia senso per il tuo caso specifico, possiamo aiutarti a fare questa valutazione prima di investire tempo e risorse nella direzione sbagliata.
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Consulente specializzato in agevolazioni ed incentivi per le aziende
Mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e sono da sempre appassionato di innovazione e tecnologia.
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Ho scritto il libro “Come far crescere la tua azienda con agevolazioni ed incentivi”
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