Amianto: Obblighi Rimozione, Bonifica e Manufatti Contenenti Amianto

Questa guida è pensata per fornire una panoramica dettagliata sugli obblighi relativi all’amianto per le aziende, con un focus particolare sulla rimozione, la bonifica e la gestione dei manufatti contenenti amianto.

L’obiettivo è chiarire le responsabilità dei proprietari ed utilizzatori di immobili con presenza di amianto e fornire indicazioni pratiche per adempiere alla normativa vigente.

Introduzione al problema Amianto

Cosa è l’amianto?

L’amianto è un minerale naturale fibroso, noto per la sua resistenza al calore e alle sostanze chimiche. Tuttavia, la sua pericolosità risiede nella capacità di rilasciare fibre di amianto nell’aria, che, se inalate, possono causare gravi malattie. Per questo è stata bandito dal 1992 e la sua presenza richiede interventi specifici.

Tipi di amianto e loro utilizzo

Esistono diversi tipi di amianto. Alcuni di questi, ampiamente utilizzati in passato nell’edilizia e nell’industria, sono riassunti nella tabella sottostante:

Tipo di AmiantoColore
CrisotiloBianco
AmositeBruno
CrocidoliteBlu

Questi minerali sono stati impiegati per la produzione di manufatti contenenti amianto come coperture, tubazioni e materiali isolanti.

Amianto compatto vs amianto friabile

La distinzione tra amianto compatto e amianto friabile è cruciale nella gestione della presenza di amianto. L’amianto compatto, come il cemento amianto presente spesso nelle coperture, è meno incline a rilasciare fibre di amianto nell’aria a meno che non venga danneggiato meccanicamente. Al contrario, l’amianto friabile, facilmente sbriciolabile, costituisce un rischio maggiore e richiede un intervento di bonifica immediato. La normativa vigente prevede differenti approcci per i due tipi di materiale contenente amianto.

Rischi associati alla presenza di amianto

La presenza di amianto, soprattutto se friabile o in cattivo stato di conservazione, rappresenta un grave rischio per la salute. L’inalazione delle fibre di amianto può causare asbestosi, mesotelioma e cancro al polmone.

La normativa vigente impone quindi misure di sicurezza e interventi di bonifica per proteggere la salute pubblica.

Diffusione dei manufatti in amianto

Secondo il Portale Amianto del Ministero dell’Ambiente, sintetizzato da varie analisi recenti, in Italia risultano censiti oltre 155.000 siti con presenza di amianto, distribuiti tra edifici pubblici, privati e industriali. Una lettura di dettaglio del dossier Legambiente (2018, dati ministeriali) riporta circa 370.000 strutture con amianto: 50.744 edifici pubblici, 214.469 edifici privati e 20.296 edifici industriali. Lo stesso dossier censisce 65.593 coperture in cemento‑amianto, per quasi 58 milioni di metri quadrati di tetti contaminati sull’intero territorio nazionale.

ndicatore (scala nazionale)Valore riportatoAnno/dato di riferimentoFonte
Coperture in cemento‑amianto censite (tutti gli usi)65.593 coperture, ~58 milioni m²Dati raccolti fino metà anni 2010Legambiente, dossier amianto
Siti contaminati complessivi (tutti i materiali MCA)>155.000 sitiAggiornamenti portale amiantoMinistero Ambiente, sintesi divulgative
Edifici industriali con amianto20.296 edificiDati ministeriali consolidati al 2010‑2015Legambiente

Obblighi del Proprietario e/o dell’utilizzatore

La Legge 257/1992 e il D.M. 6 settembre 1994 prevedono specifici obblighi per chi ha la detenzione, gestione o proprietà di un immobile.

Censimento e comunicazione della presenza di amianto nello stabile alle autorità competenti

Si tratta di un obbligo largamente disatteso ma che comporta pesanti sanzioni che variano in base alle regioni.

Qui di seguito uno schema degli obblighi di notifica e dei portali previsti da alcue regioni italiane. Per le le altre occorre rivolgersi direttamente agli uffici preposti delle singole regioni.

Lombardia
  • Privati e Aziende (Censimento): I proprietari di immobili hanno l’obbligo di comunicare la presenza di amianto compilando e inviando il Modulo NA/1 all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro.
  • Imprese di bonifica: Hanno l’obbligo di trasmettere le relazioni annuali sulle attività svolte tramite l’applicativo telematico Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto).
Piemonte
  • Privati e Aziende (Censimento): Vige l’obbligo di comunicare formalmente all’ASL di competenza la presenza, la quantità e lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.
  • Imprese di bonifica: Le ditte specializzate devono trasmettere i Piani di Lavoro, le Notifiche preliminari e le relazioni annuali esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale NPLA (Notifiche Piani di Lavoro Amianto).
Veneto
  • La gestione del rischio sul territorio è coordinata dai servizi SPISAL e dall’ARPAV.
  • Imprese di bonifica: Per semplificare la trasmissione della relazione annuale sull’amianto, la Regione ha attivato uno specifico servizio telematico regionale a cui si accede tramite SPID o CIE.
Toscana
  • Privati e Aziende (Censimento): Il censimento dell’amianto deve essere obbligatoriamente registrato all’interno del portale regionale SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale).
  • Imprese di bonifica: L’unico ed esclusivo sistema per inviare le notifiche e i piani di lavoro alle autorità è l’applicativo informatico SISPC amianto.
Lazio
  • Censimento: La mappatura regionale è gestita dal Centro Regionale Amianto della ASL di Viterbo, al quale i proprietari di immobili (pubblici, privati o siti dismessi) devono inviare una scheda di autonotifica.
  • Imprese di bonifica: Devono presentare la relazione annuale in formato cartaceo sia alla ASL (a cui era stato presentato il piano di lavoro) sia alla Regione.
Emilia-Romagna

  • Imprese di bonifica: Devono trasmettere la relazione annuale preferibilmente utilizzando il progetto telematico SIRSA.
Puglia
  • Privati e Aziende (Censimento): E’ obbligatorio censire i siti o i manufatti mediante autonotifica utilizzando lo Sportello Amianto.
  • Imprese di bonifica: Per la trasmissione telematica delle notifiche e dei piani di lavoro all’Azienda Sanitaria Locale, è previsto l’utilizzo del sistema informatizzato No.La. (Notifiche Lavori Amianto).

Sicilia
  • Privati e Aziende (Censimento): I proprietari di edifici o impianti contenenti amianto devono obbligatoriamente presentare una scheda di autonotifica ai Comuni (che la utilizzano per redigere i Piani Comunali Amianto) e segnalare i dati all’ARPA territorialmente competente. La mancata comunicazione in Sicilia è punita con sanzioni da 2.582 a 5.164 euro. Le attività di coordinamento regionale fanno capo all’Ufficio Amianto presso la Protezione Civile.

Valutazione dello stato di conservazione

Sempre la Legge 257/1992 e il D.M. 6 settembre 1994 prevedono l’obbligo di valutazione della stato di degrado dei materiali contenenti amianto. In pratica occorre far ispezionare i materiali da un tecnico qualificato per valutarne lo stato di degrado. Questo serve a stabilire se il materiale è ancora integro e stabile, oppure se è friabile, danneggiato e a rischio di rilascio di fibre nell’aria.

Le singole regioni hanno normato in modo diverso prevedendo specifiche modalità di valutazione e in alcuni casi introducendo un Indice di Degrado che fa poi da riferimento per gli obblighi successivi.

Esempio di calcolo dell’indice di degrado per la Regione Veneto

Nomina del Responsabile Amianto

È obbligatorio designare formalmente, per iscritto, una figura responsabile con il compito di controllare lo stato dei materiali e coordinare tutte le attività manutentive dello stabile che potrebbero accidentalmente interessare l’amianto.

Programma di Controllo e Manutenzione (PMC)

Se il materiale risulta in buone condizioni e si decide di non rimuoverlo, occorre obbligatoriamente istituire e documentare un piano di ispezioni periodiche (visive ed eventualmente ambientali). L’obiettivo è monitorare l’integrità del manufatto nel tempo per prevenire la dispersione di fibre.

Anche questo è un adempimento largamente disatteso

Obbligo di informazione

E’ obbligatorio informare in modo corretto e trasparente tutti gli occupanti dell’edificio (lavoratori, residenti, fruitori) sulla presenza dell’amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti sicuri da adottare per esporsi ad eventuali rischi.

Valutazione del rischio amianto ed inserimento nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La responsabilità del proprietario di un immobile con amianto include la valutazione del rischio amianto.

Il datore di lavoro ha il preciso dovere di effettuare una valutazione del rischio specifica per tutelare i dipendenti e darne formale evidenza all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi

L’omissione nel DVR della voce relativa alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA) può configurarsi come una contravvenzione penale.

All’interno del DVR non è sufficiente segnalare semplicemente la presenza dell’amianto, ma occorre integrare il documento con informazioni dettagliate:

  • I risultati della valutazione e delle misurazioni periodiche relative alla concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.
  • Le misure di prevenzione e di protezione attuate per ridurre il rischio.
  • Il programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo, che può includere ad esempio il piano per la bonifica dei materiali.
  • L’individuazione delle procedure sicure da attuare e i ruoli dell’organizzazione aziendale responsabili di provvedervi.

Attenzione ai nuovi obblighi del D.Lgs. 213/2025: Un aspetto fondamentale e attuale riguarda l’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 (attivo dal 2026), che recepisce la normativa europea e abbassa il limite di esposizione all’amianto di dieci volte (passando da 0,1 a 0,01 fibre/cm³).

L’obbligo di segnalazione della presenza di amianto e delle attività di bonifica è previsto a livello nazionale dalla Legge 257/1992, ma la sua gestione pratica e telematica è fortemente regionalizzata attraverso i Piani Regionali Amianto (PRA).

Obbligo di rimozione amianto 

La semplice presenza di amianto non comporta automaticamente l’obbligo di rimozione. La normativa stabilisce che la permanenza in opera dei manufatti è consentita purché si trovino in un buono stato di conservazione (come nel caso dell’amianto compatto integro) e non costituiscano un pericolo per la salute. In queste situazioni, il proprietario o il datore di lavoro non deve rimuovere il materiale, ma è tenuto ad attuare un rigoroso programma di controllo e manutenzione per monitorarne periodicamente l’integrità nel tempo.

L’obbligo di intervenire scatta nel momento in cui il materiale risulta friabile, danneggiato, deteriorato o presenta un rischio concreto di rilascio di fibre nell’aria. Anche in caso di degrado accertato, tuttavia, la rimozione non è l’unica via legale per la bonifica. La normativa prevede infatti tre diverse tipologie di intervento:

  • Rimozione: l’eliminazione completa e definitiva del materiale contenente amianto.
  • Incapsulamento: il trattamento in sede del manufatto con speciali prodotti vernicianti (penetranti o ricoprenti) che inglobano le fibre, impedendone il rilascio.
  • Confinamento: l’installazione di una barriera fisica permanente a tenuta che separi e isoli l’amianto dalle aree frequentate.

La rimozione diventa invece tassativamente obbligatoria in alcune circostanze specifiche:

  • Prima di eseguire interventi di demolizione o di profonda ristrutturazione dell’edificio.
  • In caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ad esempio se la struttura viene trasformata in una scuola o in una struttura sanitaria.
  • Quando specifici metodi di valutazione regionali lo impongono (ad esempio, in Lombardia e Veneto se l’Indice di Degrado calcolato è superiore a 44, vige l’obbligo di rimozione della copertura entro 12 mesi).

Infine, un’importante novità è stata introdotta dal nuovo D.Lgs. 213/2025: nell’effettuare la valutazione dei rischi per le attività lavorative, il datore di lavoro ha ora il preciso dovere di dare priorità assoluta alla rimozione dell’amianto rispetto alle altre forme di intervento e bonifica.

Procedure di Bonifica e Rimozione

Rimozione amianto per edifici privati

La rimozione dell’amianto per edifici privati deve essere effettuata da ditte specializzate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che seguono precise procedure operative. Queste procedure includono la delimitazione dell’area di intervento, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e lo smaltimento dell’amianto in discariche autorizzate. La rimozione dell’amianto per privati è un’operazione delicata che richiede competenza e attenzione per tutelare la salute degli occupanti.

Stato di conservazione e valutazione dei manufatti contenenti amianto

La valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto è un passaggio cruciale per determinare le azioni da intraprendere. Se il materiale contenente amianto è in buono stato, può essere sufficiente un controllo periodico; se, invece, è danneggiato o friabile, è necessario procedere con la bonifica dell’amianto e la rimozione e lo smaltimento. Un tecnico specializzato può effettuare una valutazione accurata e redigere un piano di intervento.

Le analisi dei materiali contenenti amianto vanno eseguite da laboratori specializzati iscritti in appositi elenchi.

Smaltimento amianto: procedure e normative

Lo smaltimento dell’amianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia ed effettuato da ditte specializzate ed iscritte nelle apposite categorie dell’albo nazionale gestori ambientali:
10A – Attività di bonifica di beni contenenti amianto…..
10B – Attività di bonifica di beni contenenti amianto.

Il materiale contenente amianto, una volta rimosso, deve essere imballato in appositi sacchi sigillati e trasportato in discariche autorizzate. È fondamentale che l’intera procedura sia tracciabile, dalla rimozione al conferimento in discarica, per garantire la massima sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Il piano regionale amianto fornisce indicazioni precise sulle discariche autorizzate.

Incentivi per la rimozione dell’amianto

I principali strumenti finanziari e fiscali a disposizione delle aziende per abbattere i costi della rimozione dell’amianto si dividono in contributi a fondo perduto, detrazioni fiscali statali e fondi locali.

Ecco i principali incentivi attualmente in vigore:

1. Bando ISI INAIL (Per le Imprese) Questo è lo strumento più importante e corposo per le aziende, ideato per finanziare progetti volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro.

  • Il contributo: Offre un finanziamento a fondo perduto del 65% delle spese ammissibili, per un importo compreso tra 5.000 e 130.000 euro.
  • Il vincolo: Il bando non finanzia la sola asportazione dell’amianto; per essere ammessi, il progetto deve obbligatoriamente prevedere un intervento integrato che unisca la bonifica (rimozione e smaltimento) al rifacimento completo della nuova copertura.
  • Novità fotovoltaico 2026: Una grande opportunità dell’edizione attuale è un “intervento aggiuntivo” per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati sulla nuova copertura. Questa specifica voce di spesa è finanziata con un’intensità maggiorata all’80% (fino a un massimo di 20.000 euro), purché l’impianto sia destinato all’autoconsumo e non superi i 20 kW di potenza.

2. Bonus Edilizi 2026 (Per Imprese) La Legge di Bilancio 2026 ha confermato per tutto l’anno importanti detrazioni fiscali, permettendo di recuperare in dichiarazione dei redditi (in 10 quote annuali) una parte significativa delle spese.

  • Ecobonus: L’Ecobonus può includere le spese per la rimozione dell’amianto qualora tale bonifica sia funzionale e propedeutica a un intervento di miglioramento energetico (ad esempio, se si toglie l’Eternit per installare un isolamento termico sul tetto o un impianto fotovoltaico).

3. Conto termico 3.0: anche il Conto Termico 3.0 può includere le spese per la rimozione dell’amianto qualora tale bonifica sia funzionale e propedeutica a un intervento di miglioramento energetico.

4. Contributi Regionali e Locali A livello locale, molte Regioni stanziano fondi dedicati sia alle imprese che ai privati cittadini per incentivare lo smaltimento. Ad esempio, la Regione Marche prevede un contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro (a copertura del 60% delle spese) specificamente per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto da parte dei privati. Altre Regioni, come Lombardia e Piemonte, prevedono periodicamente bandi per la concessione di fondi.

Risorse Utili

Per approfondire la conoscenza della normativa vigente in materia di amianto, si consiglia di consultare diverse fonti. Tra queste, si segnalano in particolare:

Questi documenti forniscono un quadro completo degli obblighi del proprietario.

Aziende autorizzate alla bonifica

Lista laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto

Domande Frequenti (FAQ)

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Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.