Aiuti di Stato

Per Aiuti di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dice infatti che:

salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Quindi, si è in presenza di aiuto di Stato quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • vi sia un trasferimento, anche indiretto, di risorse pubbliche e che queste misure siano imputabili allo Stato (in senso lato)
  • tale trasferimento determini un vantaggio economico
  • che la misura sia selettiva, ossia non abbia natura generale, ma si applichi solo a talune imprese, o settori di attività (economiche);
  • vi sia un effetto (anche potenziale) sulla concorrenza e sul commercio

In linea generale gli Aiuti di Stato sono
VIETATI
dai trattati dell’unione europea
SALVO SPECIFICHE DEROGE

DEROGE AL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

A principio di ordine generale che vieta gli aiuti di stato all’interno dell’unione europea esistono però delle deroghe.

AIUTI NOTIFICATI

Si tratta di aiuti di stato per i quali c’è stata l’autorizzazione alla deroga da parte della Commissione europea (o del Consiglio)

Es. Nuova Sabatini

AIUTI ESENTI DALL’OBBLIGO DI NOTIFICA

Da alcuni anni la Commissione ha adottato alcuni regolamenti (e una decisione) che esentano gli Stati membri dall’obbligo di previa notifica. Gli aiuti sono generalmente ritenuti compatibili dalla Commissione qualora perseguano un obiettivo di comune interesse.
Le categorie di aiuti in esenzione da notifica sono:

  • gli aiuti ai poli di innovazione,
  • i regimi di aiuto per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali,
  • gli aiuti per le infrastrutture a banda larga,
  • gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale,
  • gli aiuti per lo sport e infrastrutture multifunzionali ricreative,
  • gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.

Un indicazione precisa si trova solitamente nel testo del bando.

AIUTI IN REGIME DE MINIMIS

Sono agevolazioni concesse dagli Stati alle imprese che sono considerate aiuti d’importanza minore, in quanto di importo ridotto e quindi non in grado di alterare la concorrenza.

Es. il Bando INAIL, i bandi sull’imprenditoria femminile, molti bandi Regionali,…

L’Unione Europea ha stabilito che

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro. Le aziende operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono invece ricevere al massimo 15.000 euro mentre per il settore della pesca il massimale è di 30.000 euro

RIEPILOGO DEI LIMITI DEL DE MINIMIS

LimiteNormativa di riferimento
Limite ordinario€ 300.000Reg. UE 2023/2831
Pesca€ 40.000Reg. UE 717/2014
Agricoltura€ 25.000Reg. UE 1408/2013
link

Per verificare quali aiuti di stato una impresa ha ricevuto è disponibile un registro pubblicamente accessibile che si chiama RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato e che può essere utile per monitorare il rispetto del “de minimis”.

RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato

link

Per semplificare la consultazione di questo registro, abbiamo sviluppato un nostro portale che filtra in automatico i dati utili e li raggruppa per dare subito la rappresentazione del rispetto o meno dei limiti.

Visure Registro Aiuti di Stato

DEFINIZIONE DI “IMPRESA UNICA”  

Ai fini della corretta applicazione della normativa fin qui vista è essenziale stabilire cosa si intende per “unica impresa”

Il regolamento Europeo  N. 2023/2831 che definisce gli aiuti in de minimis prevede che:

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria.

Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal De Minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell’impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.

Esistono poi una serie di orientamenti comuni che, benchè al momento non supportati da atti normativi, sono ormai consolidati e che aiutano a risolvere alcune fattispecie particolari:

  • Anche il fatto di avere rapporti di controllo con imprese di altri stati non rileva ai fini della “impresa unica” per quanto riguarda il de minimis.
  • Altro caso molto dibattuto è quello di holding che detengono collegamenti di controllo con imprese che operano in settori di attività diversi. L’orientamento in questo caso è che le holding “pure” non siano da considerare ai fini della perimetrazione dell’“impresa unica”. Occorre comunque una valutazione di tipo sostanziale  sull’effettiva partecipazione alla gestione delle controllate.

Nel caso di fusione o acquisizione l’ammontare totale dei contributi ricevuti in regime di de minimis deve essere calcolato sommando gli aiuti ottenuti dalle singole imprese che si sono fuse o che sono state acquisite. (fonte Assonime)

Nel caso invece di scissione , gli aiuti ottenuti in precedenza vanno imputati all’impresa che svolge le attività per le quali i contributi erano stati erogati ovvero, se non è possibile l’identificazione, vanno divisi in maniera proporzionale rispetto al valore contabile delle imprese.

La vera differenza tra i professionisti delle agevolazioni per le aziende e i vari consulenti che si occupano “anche” di agevolazioni è proprio questo: saper gestire ed utilizzare dove possibile più agevolazioni in contemporanea in modo da massimizzare il risultato per l’azienda!

RISORSE UTILI

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SULLE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE INSERISCI LA TUA EMAIL QUI SOTTO!

Iscrizione Newsletter